Il nuovo anno scolastico si è aperto con un quadro che chi si occupa di sicurezza degli edifici conosce bene: un patrimonio vecchio, spesso privo dei documenti di base e sempre più esposto a eventi climatici estremi. Il XXIV Rapporto di Cittadinanzattiva sulla sicurezza delle scuole, presentato il 9 settembre 2026, mette in fila i numeri. Ecco i più importanti e cosa significano in pratica.
Un patrimonio edilizio di 60 anni
Gli edifici scolastici attivi in Italia sono 39.351. L’età media è di circa 60 anni e il 49% è stato costruito prima del 1976, cioè prima che le norme antisismiche moderne entrassero nella pratica progettuale. Per 5.793 edifici (il 15%) non si conosce nemmeno l’anno di costruzione: un dato che, da tecnico, preoccupa quasi più degli altri, perché senza la storia dell’edificio è difficile impostare una verifica seria.
I certificati che mancano
Secondo l’Anagrafe dell’edilizia scolastica elaborata nel rapporto:
- 59% degli edifici (23.218) non ha il certificato di agibilità;
- 58% (22.968) non ha il certificato di prevenzione incendi;
- 42% non ha il certificato di collaudo statico.
Un certificato mancante non vuol dire automaticamente che l’edificio sia pericoloso, ma vuol dire che nessuno ha attestato formalmente che sia sicuro. Per le famiglie è un’informazione importante; per gli enti proprietari (Comuni e Province) è una lista di lavoro precisa.
Crolli e infortuni in aumento
Tra settembre 2025 e agosto 2026 il rapporto ha contato 68 crolli negli edifici scolastici, con 12 feriti (8 studenti e 4 adulti). Le cause più frequenti sono distacchi di intonaco, cedimenti di controsoffitti e pannelli: il cosiddetto sfondellamento dei solai, un fenomeno noto e prevenibile con indagini diagnostiche periodiche.
Crescono anche gli infortuni: le denunce Inail che riguardano studenti sono state 80.871 nel 2025, il 3,8% in più rispetto al 2024.
Terremoti, alluvioni, frane
- 17.408 edifici (44%) si trovano in zona sismica 1 o 2, cioè ad alta pericolosità, ma solo il 4% è stato oggetto di adeguamento sismico;
- 7.543 edifici (19%) sorgono in aree a pericolosità idraulica da moderata a elevata, frequentati da circa 1,34 milioni di studenti;
- 5.113 edifici (13%) sono in aree a rischio frana, con circa 465.000 alunni.
Il caldo e l’amianto
Solo il 7,4% delle scuole (una su 13) ha un impianto di climatizzazione o ventilazione. Con settembre sempre più caldo, il microclima delle aule è diventato una questione di salute, non di comfort. Il rapporto stima inoltre che oltre 14.000 edifici siano potenzialmente interessati dalla presenza di amianto.
Le richieste di Cittadinanzattiva
L’associazione chiede 3 miliardi di euro in tre anni: 500 milioni l’anno per un piano clima e 500 milioni l’anno per gli interventi strutturali prioritari. Sul fronte PNRR, al 13 giugno 2026 risultavano 9.527 interventi finanziati, di cui il 61% conclusi o in collaudo; gli interventi di messa in sicurezza sono quelli più avanti (77% completati).
Cosa possono fare scuole e famiglie
- Chiedere i documenti. Il dirigente scolastico può richiedere all’ente proprietario agibilità, certificato di prevenzione incendi (o SCIA antincendio), collaudo e verifiche di vulnerabilità sismica. I genitori possono chiederne conto tramite il consiglio d’istituto.
- Segnalare i segnali di degrado. Crepe, macchie di umidità, intonaci rigonfi e pannelli del controsoffitto non allineati vanno segnalati per iscritto all’ente proprietario, conservando la ricevuta.
- Aggiornare il documento di valutazione dei rischi e il piano di emergenza tenendo conto dei rischi del territorio (sismico, idraulico, frane) e del caldo.
- Fare davvero le prove di evacuazione, almeno due l’anno, e analizzarne gli esiti.
Chi è responsabile di cosa
Per capire perché i problemi si trascinano per anni bisogna sapere chi fa cosa. Nella scuola convivono due soggetti con ruoli diversi, e spesso la confusione tra i due è la prima causa dei ritardi.
- L’ente proprietario (il Comune per infanzia, primaria e secondaria di primo grado; la Provincia o la Città metropolitana per le superiori) è responsabile dell’edificio: interventi strutturali, manutenzione straordinaria, impianti, certificazioni, adeguamento antincendio e sismico. È lui che ha i fondi e il potere di spesa.
- Il dirigente scolastico è il datore di lavoro ai fini del D.Lgs. 81/2008. Deve valutare i rischi, redigere il documento di valutazione dei rischi (DVR), nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), formare il personale, organizzare l’emergenza. Per gli interventi strutturali, l’articolo 18, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che l’obbligo resta in capo all’ente proprietario, ma il dirigente deve chiederne formalmente l’esecuzione.
Le sentenze della Cassazione lo hanno chiarito più volte: il dirigente che non segnala per iscritto un rischio strutturale all’ente, e che nel frattempo non adotta misure organizzative per ridurlo (interdire un locale, limitare l’accesso, sorvegliare), può rispondere penalmente in caso di infortunio. Ne parliamo in modo approfondito nella nostra serie dedicata alla giurisprudenza.
Le differenze tra Nord e Sud
Il rapporto evidenzia forti differenze territoriali. Le mense, ad esempio, sono presenti nel 36% degli edifici a livello nazionale, ma solo nel 14% in Sicilia, nel 18% in Campania e nel 22,5% in Calabria. Le Marche sono la regione con la quota più alta di scuole climatizzate (23%). Anche sull’accessibilità i numeri sono critici: solo il 40% degli edifici è accessibile a chi ha una disabilità motoria, la metà non ha un ascensore adeguato e il 75% non ha bagni a norma. La sicurezza, insomma, non è solo assenza di crolli: è anche la possibilità per tutti gli studenti di muoversi, uscire in emergenza e usare gli spazi in autonomia.
Cosa dicono questi numeri a un tecnico
Da ingegnere, leggo questi dati con due chiavi.
La prima è che il problema principale non è l’assenza di risorse, ma l’assenza di conoscenza. Un edificio senza data di costruzione, senza collaudo e senza verifica di vulnerabilità è un edificio di cui non si sa quasi nulla. Prima di spendere per i lavori serve spendere per conoscere: rilievi, indagini, verifiche. È la parte meno visibile e meno “fotografabile” degli investimenti, ma è quella che permette di spendere bene tutto il resto.
La seconda è che i rischi si sommano. Una scuola costruita negli anni ’60, in zona sismica 2, con solai in latero-cemento, copertura in eternit e nessuna schermatura solare presenta contemporaneamente rischio sismico, rischio di sfondellamento, rischio amianto e rischio caldo. Affrontarli con cantieri separati, in anni diversi, costa di più e disturba di più la didattica. Un progetto integrato che unisca miglioramento sismico, bonifica, isolamento e impianti è la strada più efficiente, e anche quella che i bandi più recenti tendono a premiare.
Domande frequenti
Una scuola senza certificato di agibilità può restare aperta?
La mancanza del certificato è una irregolarità amministrativa che va sanata, ma non comporta automaticamente la chiusura. La chiusura scatta quando c’è un pericolo concreto accertato. Proprio per questo è importante che l’ente proprietario faccia le verifiche e che la scuola segnali ogni anomalia.
I genitori possono vedere i documenti di sicurezza della scuola?
Sì, tramite richiesta di accesso agli atti all’ente proprietario o alla scuola. Molti dati sono già pubblici nell’Anagrafe dell’edilizia scolastica e nel portale Scuola in Chiaro del Ministero.
Chi paga gli interventi?
Gli interventi sugli edifici spettano all’ente proprietario, che può usare fondi propri, regionali, statali e PNRR. La scuola sostiene i costi organizzativi: formazione, RSPP, piccoli acquisti per la sicurezza.
Nei prossimi articoli approfondiamo uno per uno questi temi: crolli e solai, antincendio, rischio sismico, caldo in aula e amianto.
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro
- D.Lgs. 81/2008, art. 18, comma 3 – Obblighi strutturali a carico dell’ente proprietario negli edifici scolastici
- DM 21 giugno 1996, n. 292 – Individuazione del datore di lavoro nelle istituzioni scolastiche
- Legge 11 gennaio 1996, n. 23 – Norme per l’edilizia scolastica (competenze di Comuni e Province)
- DPR 1 agosto 2011, n. 151 – Regolamento di prevenzione incendi (attività n. 67, scuole)
- DM 17 gennaio 2018 – Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018), cap. 8 Costruzioni esistenti
- Legge 9 gennaio 1989, n. 13 – Superamento delle barriere architettoniche


