Videoterminalisti nelle postazioni di controllo e requisiti dei luoghi di lavoro

Date:

Analisi dell’Interpello n. 3/2026 della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (seduta del 24 settembre 2026) e conseguenze operative per datori di lavoro, RSPP e medici competenti

1. Premessa

Con l’Interpello n. 3/2026, approvato nella seduta del 24 settembre 2026 e firmato digitalmente il 1 ottobre 2026, la Commissione per gli interpelli istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 torna su due temi che, pur classici, continuano a generare incertezze applicative: la qualificazione di “lavoratore videoterminalista” ai sensi dell’art. 173 e l’applicazione dei requisiti dei luoghi di lavoro dell’Allegato IV a postazioni di lavoro atipiche, come i banchi di controllo collocati nei mezzanini delle stazioni metropolitane.

Il quesito nasce da un caso concreto – gli agenti di stazione di una azienda di trasporto pubblico locale su ferro – ma la risposta ha una portata ben piรน ampia: riguarda tutte le realtร  in cui il lavoratore presidia monitor di videosorveglianza, sinottici, sistemi di supervisione e controllo (SCADA, BMS), quadri di comando e postazioni di sala operativa. Il principio affermato รจ netto: ai fini del Titolo VII conta il tempo di utilizzo dell’attrezzatura, non il tipo di attivitร  svolta nรฉ la natura delle immagini visualizzate.

Il presente contributo ricostruisce il quesito, il quadro normativo, il contenuto della risposta e, soprattutto, le ricadute pratiche per chi deve tradurre questi principi in valutazione dei rischi, organizzazione del lavoro, sorveglianza sanitaria e scelte progettuali sui locali.

2. Il quesito posto alla Commissione

L’istanza รจ stata presentata dall’USB Lavoro Privato (Unione Sindacale di Base) e si articola in due domande distinte.

Primo quesito – qualifica di videoterminalista. Si chiede se gli agenti di stazione, nello svolgimento delle loro mansioni, possano essere qualificati come videoterminalisti ai sensi dell’art. 173 del D.Lgs. 81/2008 e se, in tal caso, debba essere applicata la relativa disciplina, comprese le previsioni sui rischi da uso prolungato del videoterminale, le pause e le visite mediche.

Secondo quesito – requisiti dei locali. Si chiede se ai Banchi Agenti posti nei mezzanini delle stazioni debba essere applicato l’Allegato IV del D.Lgs. 81/2008, con particolare riferimento all’altezza minima di 3 metri, alla cubatura di 10 mc per lavoratore e alla superficie di 2 mq per lavoratore, chiedendo inoltre alla Commissione di indicare quale altezza netta, cubatura e superficie siano ritenute “accettabili” in relazione alla particolaritร  del lavoro svolto.

รˆ utile notare fin da subito che la seconda parte della domanda – l’indicazione di un valore “accettabile” – รจ per sua natura una richiesta su una fattispecie concreta e, come si vedrร , non ha ricevuto una risposta numerica.

3. Il quadro normativo richiamato

La Commissione costruisce la propria risposta su un insieme di disposizioni che conviene riepilogare in modo ordinato.

DisposizioneContenuto rilevante
Art. 12 D.Lgs. 81/2008La Commissione risponde solo a quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa, non su specifiche fattispecie concrete. Le indicazioni fornite costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attivitร  di vigilanza.
Art. 62, comma 1Definizione di luogo di lavoro ai fini del Titolo II: luoghi destinati a ospitare posti di lavoro all’interno dell’azienda o dell’unitร  produttiva, e ogni altro luogo di pertinenza accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro.
Art. 63, comma 1I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti dell’Allegato IV.
Art. 173, comma 1, lett. a)Videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico, a prescindere dal procedimento di visualizzazione utilizzato.
Art. 173, comma 1, lett. c)Lavoratore: chi utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all’art. 175.
Titolo VII (artt. 172-179)Disposizioni generali, obblighi di datore di lavoro, dirigenti e preposti (analisi dei posti, pause, sorveglianza sanitaria, informazione e formazione), sanzioni.
Allegato IV, punto 1.2.4Per necessitร  tecniche aziendali l’organo di vigilanza competente per territorio puรฒ consentire altezze minime inferiori, prescrivendo adeguati mezzi di ventilazione.
Allegato IV, punto 1.2.5Per i locali destinati a uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli della normativa urbanistica vigente.

A questi riferimenti, citati espressamente, vanno aggiunti per completezza quelli che il tecnico deve comunque tenere presenti nel caso di specie: l’art. 172, comma 2 (esclusioni dal campo di applicazione del Titolo VII), gli artt. 174-177 (obblighi specifici), l’Allegato XXXIV (requisiti minimi delle postazioni), il punto 1.2.1 dell’Allegato IV (valori minimi di altezza, cubatura e superficie) e l’art. 65 sui locali sotterranei e semisotterranei, di evidente rilevanza per i mezzanini delle stazioni metropolitane.

4. La risposta della Commissione

4.1 Il primo quesito: videoterminalista รจ chi usa il VDT per almeno venti ore, qualunque cosa guardi

Dopo aver ricordato i limiti della propria funzione, la Commissione richiama la definizione dell’art. 173, comma 1, lett. c) e conclude che rientra nel Titolo VII il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni dell’art. 175. Il passaggio decisivo รจ il seguente:

ยซPertanto, ove ricorrano tali presupposti, trovano applicazione le relative disposizioni, indipendentemente dalla tipologia dell’attivitร  svolta o dalla natura delle immagini visualizzate.ยป

La Commissione non afferma, dunque, che gli agenti di stazione siano videoterminalisti: afferma che lo sono se, e nella misura in cui, ricorre il presupposto temporale. Ma chiude in modo esplicito una porta interpretativa spesso utilizzata nella prassi aziendale, cioรจ l’idea che il monitoraggio di immagini di videosorveglianza o di schermate di controllo impianti non sia “lavoro al videoterminale” perchรฉ non comporta digitazione, elaborazione di testi o dati. Questa lettura restrittiva รจ incompatibile con la definizione di videoterminale dell’art. 173, lett. a), che non distingue in base al contenuto (ยซa prescindere dal procedimento di visualizzazione utilizzatoยป), e ora anche con l’indirizzo della Commissione.

4.2 Il secondo quesito: i banchi di controllo sono luoghi di lavoro e devono rispettare l’Allegato IV

Sul secondo punto la Commissione afferma che i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro all’interno dell’azienda o dell’unitร  produttiva, e ogni altro luogo di pertinenza accessibile al lavoratore nell’ambito della propria attivitร , rientrano nella nozione di luogo di lavoro dell’art. 62. Ne discende l’applicazione del Titolo II e dell’Allegato IV, con particolare riferimento ai requisiti di:

  • altezza;
  • cubatura;
  • superficie;
  • aerazione;
  • illuminazione;
  • microclima;

nonchรฉ alle previsioni dei punti 1.2.4 (deroga per necessitร  tecniche aziendali, rilasciata dall’organo di vigilanza) e 1.2.5 (rinvio alla normativa urbanistica per uffici e aziende commerciali).

La Commissione non indica alcuna altezza “accettabile”: coerentemente con l’art. 12, la valutazione del singolo locale resta affidata al datore di lavoro, nell’ambito della valutazione dei rischi, e all’organo di vigilanza territorialmente competente, che รจ l’unico soggetto abilitato a consentire altezze inferiori ai sensi del punto 1.2.4.

5. Analisi tecnica

5.1 Un criterio temporale e funzionale, non contenutistico

Il primo effetto dell’interpello รจ di consolidare un criterio di qualificazione puramente oggettivo. Gli elementi da verificare sono tre:

  1. l’attrezzatura deve essere munita di videoterminale, cioรจ di uno schermo alfanumerico o grafico (monitor di TVCC, pannelli operatore, display di supervisione, postazioni multi-schermo rientrano pacificamente nella definizione);
  2. l’uso deve essere sistematico o abituale, cioรจ inserito stabilmente nell’organizzazione della mansione e non occasionale;
  3. la durata deve raggiungere le venti ore settimanali, al netto delle interruzioni dell’art. 175.

Non rilevano invece la denominazione della mansione (agente di stazione, operatore di sala, addetto alla vigilanza, portiere), il fatto che il lavoratore interagisca o meno con tastiera e mouse, la circostanza che l’attivitร  sia prevalentemente di “osservazione” o di “controllo”, nรฉ il tipo di immagini visualizzate (testo, grafici, immagini video, sinottici). L’affaticamento visivo, i disturbi posturali e il carico mentale legati alla sorveglianza prolungata di monitor sono anzi, in molti casi, superiori a quelli del classico lavoro d’ufficio.

5.2 Il perimetro delle esclusioni dell’art. 172, comma 2

L’art. 172, comma 2 esclude dal Titolo VII alcune categorie di attrezzature: i posti di guida di veicoli o macchine; i sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto; i sistemi informatici destinati in modo prioritario all’utilizzazione da parte del pubblico; le macchine calcolatrici, i registratori di cassa e le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione necessario all’uso diretto dell’attrezzatura; le macchine di videoscrittura senza schermo separato.

Nel trasporto pubblico la distinzione รจ importante: il display in cabina di guida di un treno o di un autobus รจ escluso, mentre le postazioni fisse di stazione, di deposito o di centrale operativa non lo sono. Allo stesso modo, una biglietteria automatica รจ un sistema destinato al pubblico, ma la postazione dell’operatore che ne supervisiona il funzionamento da un banco di controllo rientra a pieno titolo nel campo di applicazione. Le esclusioni vanno lette in modo restrittivo, perchรฉ derogano a una disciplina di tutela.

5.3 Come calcolare le venti ore

Il presupposto temporale va accertato su base settimanale, con riferimento all’organizzazione reale del lavoro e non a quella teorica. Per mansioni come quella degli agenti di stazione, che alternano presidio del banco, assistenza alla clientela, ronde, interventi su impianti e gestione delle emergenze, il dato non puรฒ essere desunto dal mansionario ma va misurato. Alcune indicazioni pratiche:

  • rilevare i tempi effettivi di permanenza alla postazione con monitor, per turno e per tipologia di stazione, ricorrendo a osservazioni dirette, ordini di servizio, registri di presenza al banco, log dei sistemi;
  • dedurre le interruzioni dell’art. 175 (pause o cambi di attivitร ), ma non i tempi di attesa della risposta del sistema durante i quali il lavoratore non puรฒ allontanarsi dalla postazione, che l’art. 175, comma 6 considera tempo di lavoro;
  • considerare la turnazione: se l’assegnazione al banco ruota tra piรน addetti, occorre verificare se la soglia venga superata da alcuni lavoratori in alcune settimane in modo ricorrente, perchรฉ il requisito della sistematicitร  o abitualitร  si valuta sull’andamento ordinario dell’organizzazione;
  • distinguere per gruppi omogenei: in una stessa azienda la qualificazione puรฒ essere diversa per stazioni con banco presidiato in continuo rispetto a stazioni in cui il presidio รจ saltuario.

A titolo puramente esemplificativo: un addetto che presidia il banco per cinque turni settimanali di sei ore, utilizzando in continuo i monitor di controllo, totalizza 30 ore lorde; anche deducendo una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti (circa 45 minuti per turno, quindi 3,75 ore settimanali) il tempo netto resta ampiamente sopra la soglia. Viceversa, un addetto che trascorre al banco due ore per turno non la raggiunge, ferma restando la valutazione dei rischi ergonomici della postazione ai sensi dell’art. 28.

Va infine ricordato che la soglia delle venti ore determina l’applicazione degli obblighi specifici (pause, sorveglianza sanitaria, formazione mirata), ma l’analisi dei posti di lavoro e la conformitร  all’Allegato XXXIV riguardano tutte le postazioni con videoterminale all’interno della valutazione generale dei rischi: un uso inferiore alla soglia non rende irrilevante l’ergonomia della postazione.

Il criterio settimanale risale alla Legge 29 dicembre 2000, n. 422, che sostituรฌ il precedente requisito di quattro ore consecutive giornaliere per tutta la settimana. La Circolare della Funzione Pubblica n. 5 del 20 aprile 2001 chiariva giร  allora che l’individuazione dei lavoratori interessati spetta al datore di lavoro, con i dirigenti e i preposti, ยซtenendo conto della specifica attivitร  degli interessati, delle modalitร  e dei tempi del suo svolgimentoยป: un’indicazione che conferma la necessitร  di una misurazione reale dei tempi, oggi ribadita dall’interpello.

5.4 I requisiti dei locali: nessun valore “accettabile” in astratto

Il punto 1.2.1 dell’Allegato IV fissa i limiti minimi per i locali chiusi destinati al lavoro nelle aziende industriali che occupano piรน di cinque lavoratori, ยซed in ogni caso in quelle che eseguono le lavorazioni che comportano la sorveglianza sanitariaยป:

ParametroValore minimo (Allegato IV, p. 1.2.1)
Altezza nettaNon inferiore a 3 m, misurata dal pavimento all’altezza media della copertura dei soffitti o delle volte (p. 1.2.3)
CubaturaNon inferiore a 10 mc per lavoratore (valore lordo, senza deduzione di mobili, macchine e impianti fissi – p. 1.2.2)
SuperficieAlmeno 2 mq per ogni lavoratore occupato nell’ambiente (valore lordo – p. 1.2.2)

Accanto a questa regola generale operano due correttivi, entrambi richiamati dalla Commissione:

  • punto 1.2.4 – deroga per necessitร  tecniche aziendali: l’organo di vigilanza competente per territorio puรฒ consentire altezze inferiori e prescrivere adeguati mezzi di ventilazione. La deroga non รจ automatica nรฉ autocertificabile: richiede un provvedimento dell’organo di vigilanza, fondato su necessitร  tecniche documentate (per esempio vincoli strutturali di una galleria o di un mezzanino che non consentono altezze maggiori);
  • punto 1.2.5 – uffici e aziende commerciali: per i locali destinati a uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, i limiti di altezza sono quelli della normativa urbanistica vigente, cioรจ dei regolamenti edilizi comunali e della disciplina regionale (in molti casi 2,70 m, ma il dato va verificato caso per caso).

La questione centrale, per un banco di controllo, รจ quindi di qualificazione: si tratta di un locale “ufficio”, al quale si applica il punto 1.2.5, o di un locale di lavoro di un’azienda industriale o di servizi, soggetto al punto 1.2.1? La Commissione non scioglie il nodo, che dipende dalla configurazione concreta (box chiuso, bancone aperto sul mezzanino, locale tecnico con presenza continuativa). รˆ ragionevole ritenere che una postazione chiusa, adibita in via prevalente ad attivitร  di monitoraggio e gestione amministrativo-operativa, possa essere ricondotta alla categoria degli uffici; ma la qualificazione va motivata nel documento di valutazione dei rischi e, in caso di dubbio, condivisa con l’organo di vigilanza.

Un ulteriore spunto di riflessione riguarda l’inciso del punto 1.2.1 relativo alle aziende ยซche eseguono le lavorazioni che comportano la sorveglianza sanitariaยป. Se i lavoratori addetti al banco sono videoterminalisti, e quindi soggetti a sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art. 176, si pone la questione se questo elemento renda comunque applicabili i limiti del punto 1.2.1, indipendentemente dal numero di addetti. La lettura dell’inciso รจ dibattuta e l’interpello non la affronta; รจ comunque un profilo che il tecnico prudente dovrebbe considerare nella propria istruttoria.

Infine, la Commissione non si limita ai parametri dimensionali: richiama anche aerazione, illuminazione e microclima. Per postazioni collocate in ambienti sotterranei, con aria trattata e luce prevalentemente artificiale, questi requisiti sono spesso piรน critici dell’altezza e vanno documentati con misure strumentali (portate d’aria, ricambi, illuminamenti, temperatura, umiditร , velocitร  dell’aria), anche in relazione ai requisiti dell’Allegato XXXIV per le postazioni al videoterminale.

5.5 Il nodo dei locali sotterranei e semisotterranei

Benchรฉ non richiamato dall’interpello, per i mezzanini delle stazioni metropolitane – e per tutte le sale controllo interrate – viene in rilievo l’art. 65 del D.Lgs. 81/2008, che vieta in via generale di destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei. Il testo vigente, come modificato dall’art. 1 della Legge 13 dicembre 2024, n. 203, consente in deroga l’uso di tali locali quando le lavorazioni non diano luogo a emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti dell’Allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, illuminazione e microclima.

Sul piano procedurale, il datore di lavoro deve comunicare tramite PEC all’ufficio territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro l’uso dei locali, allegando la documentazione individuata con apposita circolare INL che dimostri il rispetto dei requisiti. I locali possono essere utilizzati decorsi trenta giorni dalla comunicazione; se l’ufficio richiede ulteriori informazioni, il termine di trenta giorni decorre dalla loro trasmissione, salvo espresso divieto.

Ne deriva che, per un banco agenti in un mezzanino interrato, il riferimento all’Allegato IV richiamato dalla Commissione si salda con l’art. 65: il rispetto dei requisiti dimensionali e ambientali non รจ solo un obbligo in sรฉ, ma anche la condizione per l’uso legittimo del locale sotterraneo.

6. Conseguenze operative nei luoghi di lavoro

6.1 Valutazione dei rischi

Il primo adempimento รจ l’aggiornamento della valutazione dei rischi (artt. 17, 28, 29 e 174). Per le postazioni di controllo il documento dovrebbe contenere:

  • il censimento delle postazioni con videoterminale, comprese quelle di videosorveglianza, supervisione impianti e sale operative, finora eventualmente escluse in quanto “non d’ufficio”;
  • la misurazione dei tempi di utilizzo per gruppi omogenei di lavoratori, con esplicitazione del metodo e dei dati, e la conseguente individuazione dei videoterminalisti;
  • l’analisi dei posti di lavoro ai sensi dell’art. 174, comma 1, con riguardo ai rischi per la vista e per gli occhi, ai problemi di postura e di affaticamento fisico o mentale, alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale;
  • la verifica dei locali rispetto all’Allegato IV (altezza, cubatura, superficie, aerazione, illuminazione, microclima, vie di esodo) e, se pertinente, all’art. 65;
  • la valutazione dei fattori di rischio associati tipici delle postazioni di controllo: stress lavoro-correlato e carico mentale da vigilanza prolungata, lavoro in solitudine, rischio aggressioni in postazioni aperte al pubblico, lavoro notturno e a turni, rumore ambientale, esposizione a correnti d’aria e sbalzi termici nei mezzanini.

6.2 Pause e organizzazione del lavoro

Per i lavoratori qualificati come videoterminalisti si applica l’art. 175: diritto a una interruzione dell’attivitร  mediante pause o cambiamento di attivitร , con modalitร  stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale e, in mancanza, una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa. Le pause non sono cumulabili all’inizio e alla fine dell’orario, sono parte integrante dell’orario di lavoro e non sono riassorbibili in accordi di riduzione dell’orario complessivo. Modalitร  e durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale quando il medico competente ne evidenzi la necessitร  (art. 175, comma 4).

Nelle postazioni di controllo la difficoltร  pratica รจ garantire la continuitร  del presidio. Le soluzioni organizzative tipiche sono:

  • il cambio di attivitร  pianificato (ronde, assistenza alla clientela, controlli sugli impianti) in alternativa alla pausa, purchรฉ sia realmente un’attivitร  senza videoterminale;
  • la copertura del banco tramite operatore jolly o rotazione tra addetti della stessa stazione o di stazioni limitrofe;
  • la telesorveglianza di backup da parte della centrale operativa durante le pause del presidio locale.

Le modalitร  scelte devono essere formalizzate in procedure od ordini di servizio, condivise con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e verificabili in sede ispettiva.

Le Linee guida del DM 2 ottobre 2000 e il manuale INAIL forniscono indicazioni utili sul contenuto della pausa: le attese dovute ai tempi di elaborazione del sistema non sono pause; durante le pause e i cambi di attivitร  vanno evitate attivitร  con intenso impegno visivo; la pausa dovrebbe consentire di alzarsi, muoversi, distogliere lo sguardo dallo schermo verso oggetti lontani ed eseguire brevi esercizi di rilassamento. Nelle postazioni di controllo, quindi, il passaggio dal monitor TVCC a un altro schermo (per esempio un terminale di biglietteria) non costituisce cambio di attivitร .

6.3 Sorveglianza sanitaria

L’art. 176 impone la sorveglianza sanitaria dei videoterminalisti con particolare riferimento ai rischi per la vista e per gli occhi e per l’apparato muscolo-scheletrico. La periodicitร  delle visite รจ biennale per i lavoratori giudicati idonei con prescrizioni o limitazioni e per quelli che hanno compiuto il cinquantesimo anno di etร , quinquennale negli altri casi, salvo una diversa frequenza stabilita dal medico competente. Il lavoratore puรฒ chiedere una visita di controllo per questi rischi secondo le modalitร  dell’art. 41, comma 2, lett. c). Il datore di lavoro fornisce a proprie spese i dispositivi speciali di correzione visiva quando l’esito delle visite ne evidenzi la necessitร  e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali.

Per il medico competente l’interpello comporta l’inserimento dei nuovi videoterminalisti nel protocollo sanitario e, ove giร  sottoposti a sorveglianza per altri rischi (per esempio lavoro notturno), l’integrazione del protocollo con gli accertamenti visivi e muscolo-scheletrici. รˆ opportuno che il medico partecipi al sopralluogo delle postazioni per valutare distanze di visione, configurazioni multi-monitor, riflessi e condizioni di illuminazione.

La tabella seguente riepiloga il quadro normativo della sorveglianza sanitaria dei videoterminalisti. Non sostituisce il protocollo sanitario, che รจ definito dal medico competente sulla base della valutazione dei rischi.

AspettoRiferimentoContenutoNote operative per le postazioni di controllo
Rischi oggetto della sorveglianzaArt. 176, comma 1Rischi per la vista e per gli occhi; rischi per l’apparato muscolo-scheletricoIl medico puรฒ integrare il protocollo con gli altri rischi della mansione (lavoro notturno, stress lavoro-correlato, movimentazione).
Visita preventivaArt. 41, comma 2, lett. a)Prima dell’adibizione alla mansione, anche in fase preassuntivaObbligatoria per i lavoratori giร  in forza che vengono qualificati come videoterminalisti dopo la nuova misurazione dei tempi.
Visita periodicaArt. 176, comma 3Biennale per gli idonei con prescrizioni o limitazioni e per chi ha compiuto 50 anni; quinquennale negli altri casi; frequenza diversa se stabilita dal medico competenteAllineare le scadenze con quelle di altri protocolli (per esempio lavoro notturno) per ridurre le visite e le assenze dal presidio.
Visita su richiesta del lavoratoreArt. 176, comma 5; art. 41, comma 2, lett. c)A richiesta del lavoratore, se ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle condizioni di saluteInformare i lavoratori della possibilitร  di richiederla, in particolare in caso di disturbi visivi o dolori muscolo-scheletrici.
Visita al cambio di mansioneArt. 41, comma 2, lett. d)In occasione del cambio di mansioneAnche quando il cambio comporta il passaggio da mansioni mobili a presidio fisso del banco.
Visita al rientroArt. 41, comma 2, lett. e-ter)Dopo assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi, se ritenuta necessaria dal medico competente; altrimenti il medico esprime comunque il giudizioComunicare tempestivamente al medico i rientri da assenze lunghe.
Giudizi di idoneitร Art. 176, comma 2; art. 41, comma 6Idoneitร ; idoneitร  parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; inidoneitร  temporanea; inidoneitร  permanentePrescrizioni tipiche: pause aggiuntive o diverse (art. 175, comma 4), limitazione del tempo al videoterminale, specifiche regolazioni della postazione.
Inidoneitร  temporaneaArt. 176, comma 4Il medico competente stabilisce il termine per la successiva visitaPrevedere la sostituzione al banco per il periodo di inidoneitร .
Conseguenze dell’inidoneitร Art. 42Adibizione, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, inferiori, con conservazione della retribuzioneIndividuare in anticipo mansioni compatibili senza videoterminale (assistenza clientela, controlli di stazione).
Dispositivi speciali di correzione visivaArt. 176, comma 6A spese del datore di lavoro, in funzione dell’attivitร , quando l’esito delle visite ne evidenzi la necessitร  e non sia possibile usare i dispositivi normaliPer esempio lenti per distanze intermedie adatte alla visione di piรน monitor. Non rientrano gli occhiali con filtro per la luce blu. Secondo il manuale INAIL gli occhiali bifocali con piccolo segmento per vicino non sono idonei al lavoro al videoterminale.
Lavoratrici gestantiD.Lgs. 151/2001; DM 2.10.2000Possibili disturbi dorso-lombari da variazioni posturali in gravidanza, che possono giustificare la modifica temporanea delle condizioni o dell’orario di lavoroInserire il lavoro al videoterminale nella valutazione dei rischi per la maternitร ; nessun rischio specifico da radiazioni.
Ricorso contro il giudizioArt. 41, comma 9Entro 30 giorni dalla comunicazione, all’ASL territorialmente competenteComunicare il giudizio per iscritto al lavoratore e al datore di lavoro, indicando la possibilitร  di ricorso.
Lavoro notturnoD.Lgs. 66/2003, art. 14Controlli preventivi e periodici almeno ogni due anniMolto frequente nei presidi h24: coordinare i due protocolli in un unico calendario di visite.
SanzioniArt. 178, comma 1, lett. a) e b)Lett. a): violazione dell’art. 176, commi 1, 3 e 5. Lett. b): violazione dell’art. 176, comma 6Vedi capitolo 9.

6.4 Informazione e formazione: cosa inserire nella formazione specifica

Il quadro dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. La formazione dei lavoratori รจ disciplinata dall’Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025, entrato in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2025; il regime transitorio, che consentiva di avviare corsi secondo i vecchi accordi, si รจ chiuso dopo dodici mesi. La formazione giร  svolta in vigenza dell’Accordo del 21 dicembre 2011 resta valida come credito formativo totale.

Il corso per lavoratori (Parte II, par. 2.1) si articola in formazione generale (4 ore, credito formativo permanente) e formazione specifica, la cui durata minima dipende dalla classe di rischio del settore secondo l’Allegato IV dell’Accordo (macrocategorie ATECO 2007): 4 ore per il rischio basso, 8 per il medio, 12 per l’alto. Il trasporto terrestre (ATECO H 49) e le attivitร  di supporto ai trasporti (H 52) sono nella classe di rischio medio: per gli agenti di stazione il percorso minimo รจ quindi di 4 ore di generale piรน 8 di specifica, 12 ore in totale. Le ore non comprendono l’addestramento, che va aggiunto ove previsto.

L’Accordo precisa che la formazione specifica deve essere riferita ai rischi individuati nella valutazione dei rischi e che ยซi rischi specifici di cui ai Titoli del D.lgs. n. 81/08 successivi al I costituiscono oggetto della formazioneยป: il Titolo VII sui videoterminali รจ quindi contenuto obbligatorio quando il rischio รจ presente. Contenuti e durate sono minimi e vanno ampliati in funzione dei rischi effettivi; i progetti formativi dovrebbero riferirsi a gruppi omogenei di lavoratori con la stessa mansione.

Gli aspetti dell’Accordo che incidono sulla formazione dei videoterminalisti delle postazioni di controllo sono i seguenti:

  • condizioni particolari (par. 2.1.1): i lavoratori che non svolgono mansioni con presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi possono seguire il percorso del rischio basso indipendentemente dal settore. Non รจ il caso degli agenti di stazione, presenti in banchina, nei mezzanini e negli impianti; puรฒ esserlo per il personale di una centrale operativa che opera esclusivamente in ufficio, ma la scelta va motivata nella valutazione dei rischi;
  • modalitร  di erogazione (Parte IV, par. 3.5): l’e-learning รจ consentito per la formazione generale e, per la specifica, solo per il rischio basso (per medio e alto solo nell’ambito di progetti formativi regionali); l’aggiornamento dei lavoratori puรฒ invece essere svolto anche in e-learning. La videoconferenza sincrona รจ equiparata alla presenza, ma non per i moduli che prevedono addestramento o prova pratica: l’esercitazione sulla regolazione della postazione va quindi svolta in presenza;
  • break formativi (Parte IV, par. 3.1): interventi brevi (15-30 minuti) svolti presso le postazioni dei lavoratori, a piccoli gruppi, da un docente qualificato affiancato dal preposto, validi ai fini della formazione specifica e dell’aggiornamento. รˆ lo strumento piรน adatto per la parte pratica sui videoterminali: regolare la seduta e i monitor sul banco reale, nel turno di lavoro;
  • organizzazione del corso (Parte I): massimo 30 partecipanti, rapporto docente/discenti non superiore a 1:6 nelle attivitร  pratiche, frequenza minima del 90% per accedere alla verifica finale, verbale della verifica finale e fascicolo del corso conservato per almeno 10 anni. I corsi vanno organizzati previa richiesta di collaborazione agli organismi paritetici, ove presenti (art. 37, comma 12);
  • verifica dell’efficacia (Parte IV, par. 7): il datore di lavoro, anche con il supporto dell’RSPP, deve verificare a distanza di tempo dal corso, durante la prestazione lavorativa, se quanto appreso viene applicato. L’Accordo indica tre strumenti: analisi infortunistica pre-post (compresi i mancati infortuni), questionari di autovalutazione, check list di osservazione dei comportamenti. Per i videoterminalisti la check list รจ lo strumento naturale: postazione regolata, distanza e altezza dei monitor corrette, pause effettivamente fruite. I risultati vanno esaminati nella riunione periodica;
  • aggiornamento (Parte III, par. 1.1): almeno 6 ore ogni cinque anni dalla data dell’attestato, ma anche ogni volta che cambiano gli esiti della valutazione dei rischi o che la verifica di efficacia ne mostri la necessitร . La nuova qualificazione di lavoratori come videoterminalisti a seguito dell’interpello รจ proprio un elemento modificativo della valutazione dei rischi; resta distinta, e non rientra nell’aggiornamento, la formazione dovuta per cambio di mansione o introduzione di nuove attrezzature (art. 37, comma 4).

Cosa deve contenere il modulo sui videoterminali. L’art. 177 indica il contenuto minimo dell’informazione: le misure applicabili al posto di lavoro in base all’analisi dell’art. 174, le modalitร  di svolgimento dell’attivitร , la protezione degli occhi e della vista; la formazione deve essere adeguata in particolare su questi aspetti. Nell’elenco dei contenuti della formazione specifica l’Accordo indica espressamente i videoterminali e, tra gli altri, alcuni argomenti direttamente pertinenti alle postazioni di controllo: rischi fisici (microclima e illuminazione), ambienti di lavoro, rischi da fattori psicosociali e stress lavoro-correlato, emergenze, procedure di sicurezza riferite al profilo di rischio specifico, incidenti e infortuni mancati. La tabella propone un programma per un modulo dedicato, da inserire nella formazione specifica e da tarare sul documento di valutazione dei rischi.

Unitร  didatticaContenutiRiferimentoMetodo
1. Quadro normativo e dirittiDefinizione di videoterminalista e soglia delle 20 ore; Interpello 3/2026 (irrilevanza del tipo di immagini visualizzate); obblighi di datore di lavoro, preposti e lavoratoriArtt. 172-177; art. 20Lezione
2. Rischi e disturbiAffaticamento visivo, disturbi muscolo-scheletrici, affaticamento mentale; fattori che li causano (illuminazione, riflessi, postura statica, difetti visivi non corretti, ritmi di lavoro)Art. 174, comma 1; DM 2.10.2000Lezione e casi
3. La postazione del banco di controlloRegolazione di seduta, piano, poggiapiedi; distanza e altezza dei monitor; configurazioni multi-monitor; posizione di tastiere, microfoni e pulsantiereAllegato XXXIV; par. 7.8Esercitazione in presenza o break formativo sulla postazione reale
4. Ambiente del boxIlluminazione regolabile e riflessi; microclima, correnti d’aria e sbalzi termici tra box e mezzanino; segnalazione dei guasti dell’impianto di ventilazioneAllegato IV; par. 7.4-7.6Lezione e sopralluogo
5. Pause e cambio di attivitร Diritto alla pausa (15 minuti ogni 120); cosa รจ pausa e cosa non lo รจ; procedure aziendali per la copertura del presidioArt. 175; accordi aziendaliLezione e procedura aziendale
6. Protezione della vistaEsercizi di rilassamento visivo; uso corretto degli occhiali (inidoneitร  dei bifocali al lavoro al VDT); quando chiedere la visita di controlloArt. 176; manuale INAILDimostrazione
7. Sorveglianza sanitariaPeriodicitร  delle visite, visita su richiesta, giudizi di idoneitร  e prescrizioni, dispositivi speciali di correzione visivaArtt. 41, 176Lezione (con il medico competente)
8. Fattori psicosociali e lavoro a turniVigilanza prolungata, lavoro in solitudine, lavoro notturno, stress lavoro-correlato, gestione delle situazioni critiche e delle aggressioniArt. 28; D.Lgs. 66/2003Casi e confronto
9. Esercizi di prevenzioneEsercizi di stretching e rilassamento eseguibili alla postazione o durante la pausaManuale INAIL, cap. 10Esercitazione pratica
10. VerificaVerifica finale di apprendimento (test o colloquio, con verbale); autovalutazione della postazione con la lista di controllo INAIL, riutilizzabile per la verifica di efficaciaASR 2025, Parte I e Parte IV par. 7; manuale INAIL, cap. 11Test e check list

Un modulo di questo tipo richiede indicativamente due ore, comprese le esercitazioni sulla postazione reale, che sono la parte piรน efficace e non possono essere sostituite da materiale informativo. Nelle aziende di trasporto le due ore rientrano nelle 8 ore minime di formazione specifica previste per il rischio medio, che devono perรฒ coprire anche gli altri rischi della mansione (aree operative di stazione e di banchina, rischio elettrico, emergenze in galleria, aggressioni). Se la valutazione dei rischi lo richiede, la durata va aumentata.

Due ulteriori indicazioni. I preposti (capi stazione, capiturno, coordinatori di sala) devono conoscere le regole sulle pause e sulla regolazione delle postazioni, perchรฉ spetta a loro vigilare sulla loro applicazione: รจ utile inserirle nella parte specifica del loro percorso formativo. L’addestramento previsto dall’art. 37, comma 5 รจ pertinente quando le postazioni sono complesse (banchi multi-monitor, consolle regolabili): la prova pratica di regolazione andrebbe documentata come tale.

Come materiale informativo di base puรฒ essere utilizzato il manuale INAIL “Il lavoro al videoterminale”, che include una lista di controllo per l’autovalutazione della postazione e un modulo di ricevuta di consegna ai fini degli artt. 36 e 177. Per le postazioni di controllo va perรฒ integrato con istruzioni specifiche sulla configurazione multi-monitor e sull’organizzazione delle pause nel presidio.

6.5 Ergonomia della postazione: l’Allegato XXXIV applicato alle sale di controllo

L’Allegato XXXIV detta i requisiti minimi di schermo, tastiera, piano di lavoro, sedile, spazio, illuminazione, rumore, radiazioni, parametri microclimatici e interfaccia uomo-macchina. Nelle postazioni di controllo alcuni aspetti meritano particolare attenzione:

  • configurazioni multi-monitor: disposizione ad arco con il monitor principale frontale, bordo superiore degli schermi all’altezza degli occhi o leggermente inferiore, distanza di visione compatibile con le dimensioni degli schermi, limitazione delle rotazioni del capo;
  • sedute per uso continuativo, anche su turni h24, con regolazioni adeguate e robustezza idonea all’uso intensivo;
  • illuminazione coerente con il lavoro al monitor in ambienti con luce artificiale prevalente, controllo dei riflessi derivanti da vetrate del box, insegne luminose e illuminazione di stazione;
  • microclima del box separato da quello del mezzanino, evitando correnti d’aria dirette sull’operatore e sbalzi termici dovuti all’effetto pistone dei treni;
  • spazio sufficiente per cambiare posizione e movimentarsi, che si lega direttamente ai requisiti dimensionali dell’Allegato IV.

Le indicazioni dimensionali sulla postazione (piano di lavoro, sedile, distanze, posizione rispetto alle fonti di luce) sono riportate nella tabella del paragrafo 7.8.

6.6 Interventi sui locali

Ove la verifica evidenzi non conformitร  rispetto all’Allegato IV, le opzioni sono, in ordine di preferenza: adeguamento strutturale o riallocazione della postazione in un locale conforme; riduzione del numero di addetti contemporaneamente presenti per rispettare cubatura e superficie per lavoratore; richiesta all’organo di vigilanza della deroga del punto 1.2.4, documentando le necessitร  tecniche e le misure compensative di ventilazione. In assenza della deroga, la non conformitร  costituisce violazione degli obblighi dell’art. 64.

6.7 Il ruolo degli RLS e della contrattazione

L’interpello offre ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza un riferimento chiaro per chiedere la verifica dei tempi di utilizzo e la revisione della valutazione dei rischi (art. 50). La contrattazione collettiva, anche aziendale, รจ inoltre la sede naturale per definire le modalitร  delle pause ai sensi dell’art. 175, comma 2, conciliando la tutela della salute con la continuitร  del servizio pubblico.

7. Scheda tecnica per la progettazione e la verifica dei locali

La Commissione richiama sei requisiti dell’Allegato IV: altezza, cubatura, superficie, aerazione, illuminazione e microclima. Per renderli utilizzabili in fase di progettazione e di verifica, le tabelle seguenti mettono a confronto, per ciascun requisito, gli obblighi di legge e i valori di riferimento delle norme tecniche, con indicazioni specifiche per banchi e box di controllo, anche in ambiente sotterraneo.

Avvertenza sulla natura dei valori. Occorre distinguere tre livelli: i valori di legge (Allegato IV, Allegato XXXIV, art. 65, D.Lgs. 101/2020), che sono vincolanti; i valori delle norme tecniche (UNI, EN, ISO), che sono volontarie ma rappresentano la regola dell’arte e il riferimento abituale degli organi di vigilanza per giudicare l’adeguatezza delle condizioni; i valori dei regolamenti locali (edilizi e di igiene), che variano da comune a comune e vanno verificati caso per caso. I valori delle norme tecniche riportati di seguito vanno confermati sull’edizione vigente del testo normativo.

7.1 Altezza

RequisitoFonteValore / criterioIndicazioni per postazioni di controllo
Altezza netta minimaAllegato IV, p. 1.2.1.1Non inferiore a 3,00 mSi applica ai locali di lavoro delle aziende industriali con piรน di cinque lavoratori e, in ogni caso, a quelle con lavorazioni soggette a sorveglianza sanitaria.
Modalitร  di misuraAllegato IV, p. 1.2.3Dal pavimento all’altezza media della copertura dei soffitti o delle volteIn presenza di controsoffitto, la prassi รจ misurare all’intradosso del controsoffitto. Con soffitti inclinati o voltati, calcolare l’altezza media.
Uffici e aziende commercialiAllegato IV, p. 1.2.5Limiti della normativa urbanistica vigenteValore ricorrente nei regolamenti edilizi: 2,70 m per locali con permanenza continuativa, con valori inferiori per locali accessori. Verificare il regolamento edilizio comunale e la disciplina regionale.
DerogaAllegato IV, p. 1.2.4Altezze inferiori consentite dall’organo di vigilanza per necessitร  tecniche aziendali, con prescrizione di adeguata ventilazioneIstanza motivata con vincoli strutturali documentati (galleria, mezzanino, solai esistenti) e progetto di ventilazione meccanica. La deroga va acquisita prima dell’utilizzo.
Locali sotterraneiArt. 65 D.Lgs. 81/2008Requisiti dell’Allegato IV in quanto applicabiliL’altezza conforme (o derogata) fa parte della documentazione da allegare alla comunicazione all’INL.

7.2 Cubatura

RequisitoFonteValore / criterioIndicazioni per postazioni di controllo
Cubatura minimaAllegato IV, p. 1.2.1.2Non inferiore a 10 mc per lavoratoreRiferita al numero massimo di lavoratori contemporaneamente presenti, compresi i passaggi di consegne tra turni e la presenza di addetti di altre funzioni (manutentori, capiturno).
Modalitร  di calcoloAllegato IV, p. 1.2.2Valore lordo, senza deduzione di mobili, macchine e impianti fissiVolume = superficie in pianta x altezza netta media. Non si sottraggono banchi, armadi rack e quadri.
Legame con la ventilazioneAllegato IV, p. 1.2.4 e p. 1.9.1Con altezze derogate occorrono adeguati mezzi di ventilazioneUn volume ridotto aumenta la velocitร  di accumulo di CO2 e calore: la portata d’aria esterna va dimensionata sul numero di persone e sui carichi termici interni, non sul volume.

7.3 Superficie

RequisitoFonteValore / criterioIndicazioni per postazioni di controllo
Superficie minimaAllegato IV, p. 1.2.1.3Almeno 2 mq per ogni lavoratoreValore lordo (p. 1.2.2). Con altezze inferiori a 5 m รจ sempre il vincolo di cubatura a determinare la superficie minima (vedi tabella 7.7).
Spazio della postazioneAllegato XXXIV, p. 2, lett. a)Spazio sufficiente per cambiamenti di posizione e movimenti operativiPrevedere spazio libero dietro la seduta per alzarsi e ruotare, accesso agevole a quadri, armadi e uscite.
Piano di lavoroAllegato XXXIV, p. 1, lett. d)Superficie poco riflettente, dimensioni sufficienti; altezza indicativa 70-80 cm; spazio per arti inferioriLa profonditร  deve garantire la distanza visiva dagli schermi: con configurazioni multi-monitor o schermi di grande formato servono piani piรน profondi o supporti a braccio.
Distanza visivaAllegato XXXIV, p. 1, lett. b)Circa 50-70 cm; bordo superiore dello schermo poco sotto l’orizzontale degli occhiPer monitor di grandi dimensioni e videowall la distanza va aumentata in proporzione alle dimensioni dello schermo. Riferimento progettuale: UNI EN ISO 11064 (progettazione ergonomica dei centri di controllo).
Vie di circolazione e di esodoAllegato IV, p. 1.4 e p. 1.5; DM 3 settembre 2021Larghezza e percorribilitร  adeguate al numero di utenti e all’esodoLe postazioni non devono restringere le vie di uscita; il box deve avere un’uscita fruibile anche in emergenza.

7.4 Aerazione e qualitร  dell’aria

RequisitoFonteValore / criterioIndicazioni per postazioni di controllo
Aria salubre in quantitร  sufficienteAllegato IV, p. 1.9.1.1Preferibilmente aperture naturali; altrimenti impianti di aerazioneNei locali sotterranei e nei box chiusi la ventilazione meccanica รจ di fatto l’unica soluzione.
Funzionamento e guastiAllegato IV, p. 1.9.1.2Impianto sempre funzionante; guasti segnalati da sistema di controllo quando necessario per la salutePrevedere allarme di guasto ventilatore o di bassa portata riportato al banco e alla centrale operativa.
Correnti d’ariaAllegato IV, p. 1.9.1.3Nessuna esposizione a correnti d’aria fastidioseBocchette lontane dalla testa dell’operatore; attenzione all’effetto pistone dei treni sui banchi aperti al mezzanino.
Manutenzione e igiene impiantiAllegato IV, p. 1.9.1.4-1.9.1.5; Accordi Stato-Regioni 2006 e 2013Controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione periodiciPiano di manutenzione con registro; ispezione e pulizia delle condotte; gestione del rischio legionella secondo le Linee guida nazionali.
Portata di aria esternaUNI EN 16798-1 (categoria II); UNI 10339EN 16798-1: circa 7 l/s per persona piรน 0,7 l/(s mq) per edificio a basse emissioni. UNI 10339 (uffici): 11 l/s per personaScegliere il valore piรน cautelativo e verificarlo con la misura di CO2; dimensionare sul massimo affollamento.
Indicatore CO2UNI EN 16798-1 (categoria II)Circa 800 ppm sopra la concentrazione esterna (circa 1.200 ppm assoluti)Sensore CO2 nel box con visualizzazione al banco e, se possibile, regolazione della portata.
Aerazione naturaleRegolamenti locali d’igieneValore ricorrente: superficie apribile non inferiore a 1/8 della superficie del pavimentoNon applicabile ai locali sotterranei; va sostituita da ventilazione meccanica documentata.
RadonD.Lgs. 101/2020, artt. 16-17Livello di riferimento 300 Bq/mc (media annua); misura obbligatoria nei luoghi di lavoro sotterraneiPrima misura entro 24 mesi dall’inizio dell’attivitร , sulla concentrazione media annua; sotto il livello, ripetizione ogni 8 anni e dopo lavori che interessano l’attacco a terra; sopra il livello, comunicazione agli enti, risanamento entro 2 anni con esperto in interventi di risanamento, nuova misura e successive verifiche periodiche. La ventilazione รจ anche misura di riduzione del radon.

7.5 Illuminazione

RequisitoFonteValore / criterioIndicazioni per postazioni di controllo
Luce naturaleAllegato IV, p. 1.10.1Luce naturale sufficiente, salvo necessitร  delle lavorazioni o locali sotterraneiNei mezzanini interrati la luce naturale non รจ richiesta, ma occorre un progetto di illuminazione artificiale accurato.
Luce artificialeAllegato IV, p. 1.10.1-1.10.2Illuminazione artificiale adeguata per sicurezza, salute e benessere; impianti che non comportino rischiProgetto illuminotecnico firmato, con calcolo e verifica in opera.
Postazioni al videoterminaleAllegato XXXIV, p. 2, lett. b)Illuminamento sufficiente, contrasto appropriato schermo/ambiente; niente riflessi e abbagliamentiAsse dello sguardo parallelo a finestre e file di apparecchi; tende o schermature regolabili sulle vetrate del box.
Lavoro al VDT in ufficioUNI EN 12464-1:2021Em 500 lx; UGRL 19; Uo 0,60; Ra 80Valore minimo mantenuto sul compito visivo; zona circostante di norma un gradino inferiore (300 lx).
Sale controlloUNI EN 12464-1:2021Em 500 lx; UGRL 16; Uo 0,70; Ra 80 (valori per sale controllo impianti)Prevedere illuminazione regolabile (dimmerabile) per adattarla al contrasto degli schermi e al lavoro notturno.
Riflessi sugli schermiUNI EN 12464-1:2021Limiti di luminanza media degli apparecchi visibili per riflessione, in funzione della luminanza dello schermo (indicativamente 1.500-3.000 cd/mq)Apparecchi con ottiche a bassa luminanza; verifica degli angoli di riflessione nella configurazione reale dei monitor.
Pareti, soffitto, uniformitร UNI EN 12464-1:2021Requisiti minimi di illuminamento su pareti e soffitto e di illuminamento cilindrico introdotti dalla revisione 2021Evitare box “a pozzo” con pareti scure: le superfici chiare migliorano il comfort visivo e riducono i contrasti.
Illuminazione di sicurezzaAllegato IV, p. 1.10; UNI EN 1838; UNI 11222Vie di esodo almeno 1 lx sulla linea centrale; aree antipanico almeno 0,5 lx; compiti ad alto rischio almeno il 10% di Em e non meno di 15 lxSe il presidio deve proseguire durante il black-out, prevedere illuminazione di riserva e alimentazione di continuitร  per postazioni e monitor.

7.6 Microclima

RequisitoFonteValore / criterioIndicazioni per postazioni di controllo
Temperatura adeguataAllegato IV, p. 1.9.2.1-1.9.2.2Adeguata all’organismo umano, tenuto conto di metodi di lavoro, umiditร  e movimento dell’ariaAmbiente termico moderato: valutazione con indici PMV e PPD.
Comfort globaleUNI EN ISO 7730 (categoria B)PMV tra -0,5 e +0,5; PPD inferiore al 10%Attivitร  sedentaria (circa 1,2 met). Per presidi h24 considerare il diverso abbigliamento e la minore attivitร  nelle ore notturne.
Temperatura operativaUNI EN ISO 7730 (cat. B); UNI EN 16798-1 (cat. II)Inverno 20-24 gradi C; estate 23-26 gradi CRegolazione autonoma della temperatura nel box, indipendente da quella del mezzanino.
Velocitร  dell’ariaUNI EN ISO 7730 (cat. B)Inverno non oltre circa 0,16 m/s; estate non oltre circa 0,19 m/sVerificare l’effetto pistone e l’apertura delle porte del box; prevedere porta a chiusura automatica o bussola.
Discomfort localeUNI EN ISO 7730 (cat. B)Differenza verticale di temperatura testa-caviglie inferiore a 3 gradi C; pavimento 19-29 gradi C; asimmetria radiante limitataAttenzione ai pavimenti freddi su solette a contatto con il terreno e alle vetrate fredde.
Umiditร  relativaAllegato IV, p. 1.9.2.2; UNI EN 16798-1Indicativamente 30-60%Nei locali sotterranei verificare rischio di condensa e muffe; deumidificazione estiva.
Calore delle attrezzatureAllegato XXXIV, p. 2, lett. e)Le attrezzature non devono produrre un eccesso di calore fonte di discomfortIncludere nel bilancio termico monitor, PC, rack e apparati; collocare gli armadi tecnici fuori dal box quando possibile.
SoleggiamentoAllegato IV, p. 1.9.2.4Evitare soleggiamento eccessivoRilevante per box in superficie o con vetrate esterne.
Vincoli energeticiDPR 74/2013Riscaldamento: 20 gradi C + 2 di tolleranza; raffrescamento: non sotto 26 gradi C – 2 di tolleranzaI range sono compatibili con quelli di comfort se l’impianto รจ ben regolato.

7.7 Dimensionamento rapido: superficie minima in funzione dell’altezza

Poichรฉ la cubatura (10 mc) e la superficie (2 mq) sono entrambe riferite al singolo lavoratore, la superficie minima del locale รจ il valore maggiore tra 2 x n e 10 x n / h, dove n รจ il numero massimo di lavoratori presenti e h l’altezza netta. Per altezze fino a 5 m prevale sempre il vincolo di cubatura. La tabella riporta i valori minimi di superficie in pianta (mq) per alcune altezze tipiche; il valore a 2,40 m ha senso solo in presenza di deroga ai sensi del punto 1.2.4.

Lavoratori presentih = 3,00 mh = 2,70 mh = 2,40 m (con deroga)
13,343,714,17
26,677,418,34
310,0011,1212,50
413,3414,8216,67

Si tratta di minimi di legge: lo spazio effettivamente necessario per arredi, multi-monitor, armadi e passaggi รจ quasi sempre maggiore e va verificato sul layout.

7.8 La postazione di lavoro: indicazioni del DM 2 ottobre 2000 e del manuale INAIL

Le Linee guida d’uso dei videoterminali (DM 2 ottobre 2000, emanate in attuazione del D.Lgs. 626/1994) e il manuale INAIL “Il lavoro al videoterminale” (edizione 2010) contengono indicazioni dimensionali sulla postazione ancora oggi utilizzate come riferimento di buona prassi. La tabella le riporta e le adatta alle postazioni di controllo. Le indicazioni legate alla tecnologia del 2010, come le dimensioni consigliate degli schermi, vanno rilette alla luce delle attrezzature attuali.

ElementoIndicazione (DM 2.10.2000 / INAIL 2010)Applicazione alle postazioni di controllo
Piano di lavoro: dimensioniMinimo 120 x 80 cm per schermi fino a 17 pollici; ergonomicamente migliore una profonditร  di 90-100 cm; profonditร  maggiore per schermi grandiCon due o piรน monitor di grande formato servono piani piรน profondi o bracci porta-monitor; per i banconi curvi verificare la profonditร  utile davanti a ciascun operatore.
Piano di lavoro: altezzaFissa o regolabile, indicativamente 70-80 cm; auspicabile regolabile tra 68 e 84 cmNei presidi su turni, con operatori di corporatura diversa sulla stessa postazione, รจ preferibile il piano regolabile, anche seduto-in piedi.
Piano di lavoro: superficieChiara, possibilmente non bianca, non riflettente, non fredda al tatto; stabile, senza vibrazioniEvitare piani lucidi o scuri, che aumentano riflessi e contrasti con gli schermi.
Spazio sotto il pianoSpazio per alloggiare e muovere le gambe e infilare il sedile; cavi canalizzatiSpesso compromesso nei banchi di controllo da cassetti, armadi e apparati: va verificato in sopralluogo.
Spazio davanti alla tastieraDa 15 a 20 cm almeno, per appoggiare mani e avambracciIncludere nel progetto anche microfoni, telefoni, pulsantiere e tastiere di comando TVCC.
SedileGirevole, a cinque razze; sedile regolabile in altezza da 42 a 55 cm; schienale regolabile in altezza e inclinazione, alto circa 50 cm sopra il sedile; circa 4 cm liberi tra bordo del sedile e retro del ginocchioPer uso h24 scegliere sedute per uso intensivo, con rivestimento traspirante e ruote adatte al pavimento.
PoggiapiediSe necessario: ampio, mobile, antisdrucciolevoleDa prevedere nelle postazioni con piano fisso condivise tra piรน operatori.
Distanza visivaCirca 50-70 cm; maggiore per schermi molto grandiPer videowall e monitor oltre i 24 pollici la distanza va dimensionata in funzione delle dimensioni dello schermo e dei caratteri.
Altezza dello schermoBordo superiore poco sotto l’orizzontale degli occhi; sguardo inclinato verso il basso di circa 35 gradi e non oltre 60 gradiNelle configurazioni su due file di monitor la fila superiore costringe a estendere il collo: limitarla a schermi di consultazione occasionale.
Posizione rispetto alla luceSguardo parallelo alle finestre; niente finestre davanti o dietro allo schermo; lampade non schermate con angolo tra sguardo e lampada non inferiore a 60 gradiNei box vetrati considerare come “finestre” anche le vetrate verso il mezzanino illuminato.
Pannelli divisoriAltezza ideale 1,6 m (1,2 m in ambienti molto piccoli); efficaci solo con soffitto fonoassorbenteUtili nelle sale operative con piรน postazioni per il rumore delle comunicazioni radio e telefoniche.
Alternanza delle postureIndicativamente 60% seduti in modo dinamico, 30% in piedi, 10% in movimentoIl cambio di attivitร  previsto dall’art. 175 (ronde, assistenza alla clientela) contribuisce anche alla variazione posturale.

7.9 Confronto tra i valori ambientali del manuale INAIL e le norme tecniche attuali

Il manuale INAIL 2010 riporta valori ambientali per il lavoro d’ufficio al videoterminale. La tabella li confronta con i riferimenti tecnici attuali utilizzati nei paragrafi precedenti; nella progettazione si consiglia di adottare il valore piรน cautelativo.

ParametroManuale INAIL 2010Riferimento attuale e indicazione progettuale
IlluminamentoRegolabile tra 300 e 500 lx: 300 lx per la sola lettura a schermo, 500 lx con lettura di documentiUNI EN 12464-1:2021: 500 lx sul compito visivo. Prevedere regolazione (dimmer) per scendere verso 300 lx quando il lavoro รจ solo a schermo, soprattutto di notte.
Temperatura invernaleCirca 20 gradi C (18-22 gradi C)UNI EN ISO 7730 cat. B: 20-24 gradi C; DPR 74/2013: 20 gradi C + 2. Il campo utile รจ quindi 20-22 gradi C.
Temperatura estivaMedia ottimale 26 gradi CUNI EN ISO 7730 cat. B: 23-26 gradi C; DPR 74/2013: non sotto 26 gradi C – 2.
Sbalzo termico estivoNon superiore a 6-7 gradi C tra interno ed esternoMolto rilevante per i box nei mezzanini: limitare la differenza tra box climatizzato e mezzanino, e prevedere un ambiente filtro se gli spostamenti sono frequenti.
Umiditร  relativaTra 40% e 60%Range compatibile con UNI EN 16798-1. Assumere 40-60% come obiettivo di progetto: l’aria secca aumenta i disturbi oculari dei videoterminalisti.
Correnti d’ariaVelocitร  dell’aria molto ridotta alla postazione; niente correnti da porte, finestre, bocchetteUNI EN ISO 7730 cat. B: circa 0,16 m/s in inverno e 0,19 m/s in estate.
Calore delle attrezzatureCalore dei videoterminali da smaltire con ventilazione adeguata, specie con piรน apparecchi; apparecchi e lampade a bassa emissione di caloreBilancio termico con tutti i carichi interni (monitor, PC, apparati di rete, rack).
Qualitร  dell’ariaPortate minime di aria di rinnovo, filtrazione, manutenzione per evitare inquinamento chimico e biologicoUNI EN 16798-1 e UNI 10339 per le portate; Accordi Stato-Regioni 2006 e 2013 per l’igiene degli impianti.
RumoreNon deve disturbare attenzione e comunicazione; superfici fonoassorbentiNelle sale operative trattare acusticamente soffitto e pareti; tenere lontani dal box ventilatori e apparati rumorosi.
Radiazioni e campiGli schermi piatti non emettono raggi X; campi elettromagnetici trascurabili. Il DM 2.10.2000 esclude rischi specifici da radiazioniNessuna misura specifica richiesta per i videoterminali.

7.10 Verifiche strumentali

ParametroGrandezze da misurareMetodo e riferimentoQuando
Altezza, superficie, cubaturaAltezza netta media, superficie lorda, volume, numero massimo di presentiRilievo metrico; Allegato IV, p. 1.2.2-1.2.3Progetto, collaudo, ogni modifica del layout o dell’organico
AerazionePortata aria esterna, CO2, ricambi orariMisura portate alle bocchette; registrazione CO2 in continuo su piรน giorni; UNI EN 16798-1Collaudo; periodicamente; in caso di segnalazioni
RadonConcentrazione media annua di radonRivelatori passivi per un anno (due semestri); D.Lgs. 101/2020Prima misura per luoghi sotterranei; ripetizione periodica
IlluminazioneEm, Uo, UGR (calcolo), luminanze su schermi e superficiLuxmetro e luminanzometro su griglia di misura; UNI EN 12464-1Collaudo; ogni modifica delle postazioni; manutenzione programmata
Illuminazione di sicurezzaIlluminamento sulle vie di esodo, autonomiaProve funzionali; UNI EN 1838, UNI 11222Verifiche periodiche secondo UNI 11222
MicroclimaTemperatura aria e media radiante, umiditร  relativa, velocitร  aria; calcolo PMV e PPDCentralina microclimatica a piรน altezze (0,1 – 1,1 – 1,7 m); UNI EN ISO 7726, UNI EN ISO 7730Stagione invernale ed estiva; turni diurni e notturni

Gli esiti delle misure, insieme al progetto e alle eventuali deroghe, costituiscono la documentazione tecnica da allegare al documento di valutazione dei rischi e, per i locali sotterranei, alla comunicazione all’INL prevista dall’art. 65.

8. Settori interessati oltre il trasporto pubblico

Il principio affermato dalla Commissione ha portata generale e interessa, a titolo esemplificativo:

  • centrali operative di emergenza, di soccorso sanitario e di protezione civile;
  • sale controllo di impianti industriali, di produzione energetica, di trattamento acque, di reti di distribuzione;
  • centrali operative di istituti di vigilanza privata e sale TVCC aziendali;
  • portinerie e reception con monitor di videosorveglianza presidiati in modo continuativo;
  • sale di supervisione nella logistica, nelle infrastrutture stradali e autostradali, nei parcheggi automatizzati;
  • sale regia e di controllo nel settore radiotelevisivo e dello spettacolo.

In tutti questi casi la classificazione “non d’ufficio” della postazione non รจ piรน un argomento sufficiente per escludere l’applicazione del Titolo VII.

9. Quadro sanzionatorio

Le principali sanzioni connesse ai temi dell’interpello sono riepilogate nella tabella seguente (importi come rivalutati ai sensi dell’art. 306, comma 4-bis, del D.Lgs. 81/2008; si raccomanda la verifica degli importi vigenti alla data dell’accertamento).

ViolazioneRiferimento sanzionatorioPena
Mancata adozione di misure appropriate, mancata conformitร  all’Allegato XXXIV (art. 174, commi 2 e 3); pause (art. 175, commi 1 e 3); sorveglianza sanitaria (art. 176, commi 1, 3 e 5)Art. 178, comma 1, lett. a) – datore di lavoro e dirigenteArresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro
Dispositivi speciali di correzione visiva (art. 176, comma 6); informazione e formazione (art. 177)Art. 178, comma 1, lett. b) – datore di lavoro e dirigenteArresto da due a quattro mesi o ammenda da 837,62 a 4.467,30 euro
Requisiti dei luoghi di lavoro (art. 64) e locali sotterranei o semisotterranei (art. 65)Art. 68, comma 1, lett. b) – datore di lavoro e dirigenteArresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.116,82 a 5.360,76 euro

Si ricorda che la violazione di piรน precetti omogenei riconducibili ai punti 1, 2 e 3 dell’Allegato XXXIV (art. 178, comma 2) e ai requisiti dell’Allegato IV (art. 68, comma 2) รจ considerata unica violazione. Per le contravvenzioni si applica la procedura di prescrizione obbligatoria ed estinzione agevolata del D.Lgs. 758/1994.

10. Checklist operativa per RSPP

N.VerificaRiferimento
1Censire tutte le postazioni con schermo, comprese TVCC, sinottici, SCADA, pannelli operatoreArt. 173, lett. a)
2Verificare l’eventuale ricorrenza delle esclusioni, interpretandole in modo restrittivoArt. 172, comma 2
3Misurare i tempi effettivi di utilizzo per gruppi omogenei, al netto delle interruzioniArt. 173, lett. c); art. 175
4Individuare nominativamente i videoterminalisti e comunicarli al medico competenteArtt. 173, 176
5Analizzare le postazioni: vista, postura, affaticamento fisico e mentale, ergonomia, igiene ambientaleArt. 174; Allegato XXXIV
6Definire e formalizzare pause o cambi di attivitร , compatibili con la continuitร  del presidioArt. 175
7Aggiornare il protocollo di sorveglianza sanitaria e le periodicitร Art. 176
8Erogare informazione e formazione specifica sulle postazioni di controlloArt. 177; art. 37
9Misurare altezza netta, cubatura e superficie per lavoratore dei localiAllegato IV, punti 1.2.1-1.2.3
10Qualificare il locale (ufficio o altro) e verificare i limiti urbanistici applicabiliAllegato IV, punto 1.2.5
11Valutare la necessitร  di deroga per altezze inferiori e documentare le necessitร  tecnicheAllegato IV, punto 1.2.4
12Verificare aerazione, illuminazione e microclima con misure strumentaliAllegato IV; Allegato XXXIV
13Per locali interrati, verificare la comunicazione all’INL e la relativa documentazioneArt. 65
14Valutare stress lavoro-correlato, lavoro in solitudine, aggressioni, lavoro notturnoArt. 28
15Consultare gli RLS e aggiornare il documento di valutazione dei rischiArtt. 29, 50

11. Conclusioni

L’Interpello n. 3/2026 non introduce nuovi obblighi, ma rimuove due ambiguitร  che nella pratica hanno spesso portato a sottovalutare i rischi nelle postazioni di controllo. In primo luogo, la qualifica di videoterminalista dipende solo dalla durata e dalla sistematicitร  dell’uso dello schermo, non dalla natura del lavoro nรฉ dal contenuto visualizzato: chi sorveglia monitor per oltre venti ore settimanali nette ha diritto alle pause, alla sorveglianza sanitaria e alla formazione specifica. In secondo luogo, i banchi e i box di controllo sono luoghi di lavoro a tutti gli effetti e devono rispettare l’Allegato IV, salvo le deroghe che solo l’organo di vigilanza puรฒ concedere e il rinvio alla disciplina urbanistica per i locali adibiti a ufficio.

Per i datori di lavoro e per gli RSPP il messaggio operativo รจ chiaro: misurare anzichรฉ presumere, documentare le scelte di qualificazione delle postazioni e dei locali, e coinvolgere per tempo medico competente, RLS e, dove necessario, l’organo di vigilanza. Va infine ricordato che le risposte agli interpelli costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attivitร  di vigilanza: ignorarle significa esporsi a prescrizioni in sede ispettiva.

Domande frequenti (FAQ)

1. Un lavoratore che guarda solo monitor di videosorveglianza รจ un videoterminalista?

Sรฌ, se utilizza l’attrezzatura in modo sistematico o abituale per almeno 20 ore settimanali, al netto delle interruzioni dell’art. 175. L’Interpello n. 3/2026 ha chiarito che la disciplina del Titolo VII si applica indipendentemente dalla tipologia dell’attivitร  svolta o dalla natura delle immagini visualizzate: non conta se il lavoratore digita testi o sorveglia immagini, conta il tempo di utilizzo dello schermo.

2. Come si verifica il superamento delle 20 ore settimanali?

Misurando i tempi reali di permanenza alla postazione con videoterminale, per gruppi omogenei di lavoratori, e deducendo pause e cambi di attivitร . I tempi di attesa della risposta del sistema, durante i quali il lavoratore non puรฒ allontanarsi, restano tempo di lavoro. Il metodo e i dati vanno riportati nel documento di valutazione dei rischi.

3. Quali obblighi scattano quando un lavoratore รจ qualificato come videoterminalista?

Pause o cambi di attivitร  (in assenza di contrattazione, 15 minuti ogni 120 di applicazione continuativa), sorveglianza sanitaria con periodicitร  biennale o quinquennale, informazione e formazione specifica sul Titolo VII e conformitร  della postazione all’Allegato XXXIV. Le violazioni sono sanzionate dall’art. 178 con arresto o ammenda a carico di datore di lavoro e dirigenti.

4. Un banco o un box di controllo in un mezzanino deve avere un’altezza di 3 metri?

รˆ un luogo di lavoro e deve rispettare l’Allegato IV. Il limite di 3 m vale per i locali delle aziende industriali indicate al punto 1.2.1; per i locali adibiti a ufficio valgono i limiti urbanistici (punto 1.2.5), e l’organo di vigilanza puรฒ consentire altezze inferiori per necessitร  tecniche aziendali, prescrivendo adeguata ventilazione (punto 1.2.4). La Commissione non ha indicato un’altezza “accettabile”: la valutazione va fatta caso per caso. Per i locali interrati si applica anche l’art. 65, con comunicazione all’INL.

5. Quanta formazione serve agli agenti di stazione secondo l’Accordo Stato-Regioni 2025?

Il trasporto terrestre รจ nella classe di rischio medio: 4 ore di formazione generale e almeno 8 ore di formazione specifica, nella quale i videoterminali sono un argomento espressamente previsto. La specifica non puรฒ essere svolta in e-learning e le esercitazioni pratiche sulla postazione vanno fatte in presenza. L’aggiornamento รจ di 6 ore ogni cinque anni e va anticipato quando cambia la valutazione dei rischi.

Bibliografia e riferimenti

Normativa

  • D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e s.m.i.: artt. 2, 12, 15, 17, 18, 20, 28, 29, 36, 37, 41, 42, 50, 62, 63, 64, 65, 68, 172-179, 306; Allegati IV e XXXIV.
  • D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 81/2008 (tra l’altro, riformulazione dell’art. 176 e dell’Allegato XXXIV).
  • Legge 13 dicembre 2024, n. 203, Disposizioni in materia di lavoro (art. 1: modifiche all’art. 65 del D.Lgs. 81/2008 sui locali sotterranei e semisotterranei).
  • Legge 29 dicembre 2000, n. 422 (Legge comunitaria 2000), art. 21: introduzione del criterio delle venti ore settimanali.
  • D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, art. 14 (tutela della salute dei lavoratori notturni).
  • D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternitร  e della paternitร .
  • D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101, Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom (protezione dalle radiazioni ionizzanti), artt. 16-17 (radon nei luoghi di lavoro).
  • D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici, art. 3 (valori massimi della temperatura ambiente).
  • D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro (procedura di prescrizione).
  • Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attivitร  lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali.

Interpelli, accordi e atti amministrativi

  • Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, Interpello n. 3/2026, seduta del 24 settembre 2026.
  • Conferenza Stato-Regioni, Accordo Rep. Atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025 sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (G.U. 24 maggio 2025).
  • D.M. 2 ottobre 2000, Linee guida d’uso dei videoterminali (G.U. n. 244 del 18 ottobre 2000).
  • Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Circolare 20 aprile 2001, n. 5, Modifiche al D.Lgs. 626/1994, titolo VI, uso delle attrezzature munite di videoterminali.
  • Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Circolare n. 16/2001 sull’uso delle attrezzature munite di videoterminali.
  • Conferenza Stato-Regioni, Accordo del 5 ottobre 2006, Linee guida per la definizione di protocolli tecnici di manutenzione predittiva sugli impianti di climatizzazione.
  • Conferenza Stato-Regioni, Accordo del 7 febbraio 2013, Procedura operativa per la valutazione e gestione dei rischi correlati all’igiene degli impianti di trattamento aria.
  • Conferenza Stato-Regioni, Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi, 7 maggio 2015.
  • D.M. 3 settembre 2021, Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro.
  • Piano nazionale d’azione per il radon 2023-2032.

Norme tecniche

  • UNI EN 12464-1:2021, Luce e illuminazione – Illuminazione dei posti di lavoro – Parte 1: Posti di lavoro in interni.
  • UNI EN 1838, Applicazioni dell’illuminotecnica – Illuminazione di emergenza.
  • UNI 11222, Luce e illuminazione – Impianti di illuminazione di sicurezza negli edifici – Procedure per la verifica e la manutenzione periodica.
  • UNI EN ISO 7730, Ergonomia degli ambienti termici – Determinazione analitica e interpretazione del benessere termico mediante il calcolo degli indici PMV e PPD e dei criteri di benessere termico locale.
  • UNI EN ISO 7726, Ergonomia degli ambienti termici – Strumenti per la misurazione delle grandezze fisiche.
  • UNI EN 16798-1:2019, Prestazione energetica degli edifici – Ventilazione per gli edifici – Parte 1: Parametri di ingresso dell’ambiente interno.
  • UNI 10339, Impianti aeraulici ai fini di benessere – Generalitร , classificazione e requisiti.
  • UNI EN ISO 11064 (serie), Progettazione ergonomica dei centri di controllo.
  • UNI EN ISO 9241 (serie), Ergonomia dell’interazione uomo-sistema.
  • UNI EN 527-1, Mobili per ufficio – Tavoli da lavoro e scrivanie – Dimensioni.
  • UNI EN 1335-1, Mobili per ufficio – Sedia da lavoro per ufficio – Dimensioni.

Documentazione tecnica

  • INAIL, Il lavoro al videoterminale, edizione 2010 (rielaborazione autorizzata di una pubblicazione SUVA).
  • Raccolta delle risposte della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (www.lavoro.gov.it).

I valori delle norme tecniche citati nel testo vanno verificati sull’edizione vigente delle norme. Le sanzioni sono riportate negli importi rivalutati ai sensi dell’art. 306, comma 4-bis, del D.Lgs. 81/2008.

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