Bar, ristoranti e locali di intrattenimento: la Circolare VVF 674/2026 chiarisce chi è soggetto alla prevenzione incendi e chi no

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Riferimenti normativi: Circolare VVF 674/2026 · D.P.R. 151/2011 · D.Lgs. 81/2008 · D.M. 2/9/2021

Il contesto e il problema interpretativo

Dopo la tragedia di Crans Montana, che ha riaperto il dibattito sulla sicurezza dei locali aperti al pubblico, il Ministero dell’Interno ha emanato il 15 gennaio 2026 la Circolare n. 674/2026, contenente indirizzi operativi in materia di prevenzione incendi per le attività di somministrazione di alimenti e bevande e per i locali di intrattenimento e pubblico spettacolo.

La circolare non introduce nuovi obblighi, ma risolve un problema interpretativo cronico: alcuni Comandi VVF applicavano le norme sui locali di intrattenimento anche a semplici bar con musica di sottofondo, creando disparità applicative ingiustificate sul territorio nazionale.

Il quadro normativo: categorie e obblighi

Le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi sono elencate nell’Allegato I al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151. La distinzione tra categorie determina oneri molto diversi:

  • Categoria A — rischio basso: SCIA antincendio senza valutazione preventiva del progetto
  • Categoria B — rischio medio: valutazione progetto + SCIA antincendio
  • Categoria C — rischio alto: valutazione progetto + sopralluogo + rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI)

Le attività di ristorazione (voce 69 dell’Allegato I) scattano solo sopra i 500 kW di potenza termica totale degli impianti. I locali di pubblico spettacolo e intrattenimento (voce 65) sono invece soggetti indipendentemente dalla potenza termica.

La distinzione fondamentale: bar/ristorante vs locale di intrattenimento

Bar e ristoranti in senso stretto non sono soggetti agli adempimenti antincendio del D.P.R. 151/2011, poiché non compresi nell’Allegato I del decreto. Tuttavia, se questi locali si trovano all’interno di una struttura già soggetta alle regole tecniche specifiche di prevenzione incendi, come centri commerciali o complessi polifunzionali, si applicano gli adempimenti antincendio indipendentemente dalla loro natura.

I casi borderline: quando il bar diventa locale di intrattenimento

La circolare individua i fattori che trasformano un pubblico esercizio in un locale soggetto alla normativa per i locali di spettacolo:

  • Presenza di pista da ballo, anche temporanea
  • Spettacoli di cabaret o musica dal vivo con amplificazione dedicata
  • Capienza interna dichiarata superiore ai limiti previsti dalla normativa comunale
  • Strutture mobili o tensostrutture aggiunte per eventi

La circolare richiama espressamente l’importanza della valutazione del rischio incendio anche in relazione alla capienza massima interna, sia per i clienti che per i lavoratori.

Gli obblighi che rimangono per tutti i pubblici esercizi

Anche i bar e ristoranti non soggetti al D.P.R. 151/2011 devono rispettare:

  • D.Lgs. 81/2008, Titolo I e art. 46 — valutazione del rischio incendio nel DVR
  • D.M. 2 settembre 2021 — misure di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro e formazione degli addetti
  • D.M. 12 aprile 1996 per attività con oltre 3 lavoratori e utilizzo di gas metano
  • Normativa comunale sull’agibilità e la capienza dei locali

Cosa fare concretamente

Per ogni gestore la prima azione è verificare se la propria attività ricade o meno nell’Allegato I del D.P.R. 151/2011, consultando il Comando VVF competente o un professionista antincendio iscritto agli elenchi del Ministero dell’Interno. In caso di dubbio, l’istanza di parere preventivo ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 151/2011 è lo strumento corretto per ottenere certezza giuridica prima di avviare qualsiasi adeguamento.

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