Riferimenti normativi: D.M. 31/3/2026 · D.M. 26/8/1992 · D.P.R. 151/2011 · D.Lgs. 81/2008 · D.M. 2/9/2021
Il decreto e il suo contesto
Il Ministero dell’Interno, con il Decreto ministeriale 31 marzo 2026 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 dell’8 aprile 2026, ha stabilito nuove modalità di adeguamento agli obblighi di prevenzione incendi per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola, prevedendo scadenze differenziate e misure transitorie di sicurezza. La normativa è entrata in vigore il 9 aprile 2026.
Il quadro normativo
Il decreto si inserisce in un contesto normativo stratificato:
- D.M. 26 agosto 1992 — regola tecnica di prevenzione incendi per gli edifici scolastici (norma di riferimento principale)
- D.P.R. 151/2011 — regolamento generale sulla prevenzione incendi
- D.Lgs. 81/2008, art. 46 — obbligo generale del datore di lavoro in materia di prevenzione incendi
- D.M. 2 settembre 2021 — nuova formazione antincendio dei lavoratori (sostituisce il D.M. 10/03/1998)
- Legge 21 febbraio 2025, n. 15 — conversione del D.L. 202/2024 che ha modificato i termini precedenti
Le scadenze operative
Per gli edifici scolastici non ancora adeguati, il decreto prevede:
- Attuazione dei punti 7.0, 7.1, 8, 9.2, 10 e 12 del D.M. 26/8/1992 con SCIA da presentare entro 9 mesi dalla pubblicazione del decreto
- Completamento del resto delle disposizioni entro il 31 dicembre 2027
- In alternativa: adozione del Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 3 agosto 2015) con approccio prestazionale
Gli obblighi gestionali immediati
Il decreto prevede obblighi operativi con decorrenza immediata:
- Almeno due esercitazioni antincendio all’anno in linea con gli scenari del DVR
- Integrazione del piano di emergenza con misure specifiche in caso di cantieri attivi nell’edificio
- Valutazione del rischio incendio mantenuta agli atti e disponibile per i controlli delle autorità competenti
Le responsabilità del dirigente scolastico
Il dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008, è responsabile di:
- Designare e formare gli addetti antincendio (rischio medio o alto a seconda dell’affollamento)
- Garantire che il DVR contenga la valutazione del rischio incendio aggiornata
- Custodire e aggiornare il registro dei controlli antincendio
- Coordinare le esercitazioni documentandone l’esito nel registro
- Verificare il completamento delle opere strutturali entro le scadenze
La formazione antincendio nelle scuole
Con il D.M. 2 settembre 2021 i corsi di formazione antincendio si distinguono in tre livelli:
Rischio alto: corso da 16 ore + aggiornamento triennale da 8 ore (affollamento superiore a 300 persone o aule speciali)
Rischio basso: corso da 4 ore + aggiornamento triennale da 2 ore
Rischio medio: corso da 8 ore + aggiornamento triennale da 5 ore (la maggior parte degli istituti)


