Abstract
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il fascicolo “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026 โ Riqualificazione energetica”, la guida ufficiale all’Ecobonus per i modelli 730/2026 e Redditi PF 2026, periodo d’imposta 2025. In 63 pagine raccoglie norme, circolari, risoluzioni e prassi che regolano la detrazione da indicare nei righi E61 ed E62 del quadro E, sezione IV.
La novitร sostanziale รจ il nuovo regime delle aliquote: per le spese 2025 e 2026 la detrazione scende al 36% per tutti gli interventi e sale al 50% solo se chi esegue i lavori รจ proprietario o titolare di un diritto reale sull’abitazione principale. Per il 2027 le aliquote previste sono rispettivamente 30% e 36%.
La guida conferma poi due svolte giร avviate: dal 2025 non si detrae piรน la sostituzione con caldaie uniche a combustibili fossili, e per i redditi oltre 75.000 euro le detrazioni sono soggette a un tetto complessivo. Restano invece chiuse cessione del credito e sconto in fattura, ammessi solo per le spese fino al 31 dicembre 2024.
L’articolo ripercorre la guida sezione per sezione, ne ricava tabelle operative e alcuni esempi di calcolo, segnala i passaggi in cui il testo richiede una lettura attenta da parte di tecnici, CAF e contribuenti, e dedica una sezione agli obblighi di sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro che devono accompagnare ogni pratica, compresi i requisiti antincendio di facciate, coperture e impianti.
1. Introduzione: cosa รจ la guida e perchรฉ conta
La guida รจ il riferimento che CAF, professionisti e uffici useranno per controllare le detrazioni Ecobonus nella campagna dichiarativa 2026. Non introduce norme nuove, ma fissa l’interpretazione ufficiale dell’Agenzia su ogni passaggio, dalla platea dei beneficiari alla documentazione da conservare.
Il fascicolo fa parte della collana “Tutte le agevolazioni della dichiarazione”, curata dal Settore Comunicazione dell’Agenzia con il Settore Consulenza Imposte Dirette della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. ร organizzato in tre blocchi:
- aspetti generali, soggetti, limiti, edifici e tipologie di intervento;
- schede per ciascun intervento, identificato dal codice da riportare in colonna 1 dei righi E61 ed E62;
- adempimenti, pagamenti, trasferimento dell’immobile, cumulabilitร , rateizzazione e documenti da controllare.
Il documento arriva in una fase di transizione. Dopo un decennio di aliquote al 50, 65, 70, 75 e fino all’85%, e dopo la stagione della cessione dei crediti, l’Ecobonus torna a essere una detrazione ordinaria in dieci rate, con aliquote allineate a quelle del recupero edilizio.
Per chi progetta, il tema non รจ solo fiscale. Infissi, coperture, cappotti e schermature sono gli stessi elementi su cui si gioca anche la resistenza dell’involucro agli eventi estremi: una sostituzione di serramenti o un rifacimento di copertura agevolati sono l’occasione per migliorare insieme prestazione energetica e sicurezza.
2. Il quadro normativo e l’evoluzione delle aliquote
L’Ecobonus nasce con l’art. 1, commi da 344 a 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed รจ oggi disciplinato dall’art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63. La legge del 2006 individua gli interventi e il limite di detrazione per ciascuno; il comma 348 rinvia alla disciplina del recupero edilizio (art. 16-bis del TUIR e decreto interministeriale n. 41 del 1998); il comma 349 al decreto attuativo del 19 febbraio 2007.
I requisiti tecnici dipendono dalla data di inizio dei lavori. Per i lavori iniziati prima del 6 ottobre 2020 vale il d.m. 19 febbraio 2007 e successive modifiche; per quelli iniziati da quella data vale il d.m. 6 agosto 2020, detto decreto Requisiti. La data puรฒ essere provata dal deposito in Comune della relazione tecnica prevista dall’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 192 del 2005.
La tabella riassume le aliquote generali nel tempo, come ricostruite dalla guida. Vige il criterio di cassa: conta la data del pagamento, non quella di avvio dei lavori.
| Periodo di spesa | Aliquota ordinaria | Casi particolari | Rate |
|---|---|---|---|
| 2007 | 55% | โ | 3 |
| 2008 | 55% | โ | da 3 a 10, a scelta |
| 2009โ2010 | 55% | โ | 5 |
| 2011 โ 5 giugno 2013 | 55% | โ | 10 |
| 6 giugno 2013 โ 2017 | 65% | condomini dal 2017: 70% e 75% | 10 |
| 2018 โ 2024 | 65% | 50% per infissi, schermature, biomassa, caldaie classe A; 70โ75% condomini; 80โ85% con riduzione rischio sismico | 10 |
| 2025 โ 2026 | 36% | 50% per proprietari o titolari di diritto reale sull’abitazione principale | 10 |
| 2027 | 30% | 36% per proprietari o titolari di diritto reale sull’abitazione principale | 10 |
Il passaggio al 2025 cambia la logica dell’incentivo. Fino al 2024 l’aliquota premiava il tipo di intervento: piรน era efficace sul piano energetico, piรน alta era la percentuale. Dal 2025 l’aliquota รจ unica per tutti gli interventi e dipende solo da chi spende e su quale immobile.
Resta invece la struttura dei limiti: per l’Ecobonus, diversamente dal bonus ristrutturazioni, la norma fissa un limite massimo di detrazione per intervento e non un limite di spesa. Con l’aliquota piรน bassa, a paritร di detrazione massima, la spesa che si puรฒ portare in detrazione aumenta.
La guida richiama anche due regole trasversali. Per i lavori edili avviati dal 28 maggio 2022 di importo superiore a 70.000 euro, l’atto di affidamento deve indicare che i lavori sono eseguiti da imprese che applicano i contratti collettivi del settore edile (art. 1, comma 43-bis, legge n. 234 del 2021); l’omissione in fattura non fa perdere la detrazione se l’indicazione รจ nell’atto e il contribuente ha una dichiarazione sostitutiva dell’impresa. L’art. 119 del d.l. n. 34 del 2020 resta il riferimento per il Superbonus, trattato in un fascicolo separato.
La regola sui contratti collettivi รจ anche una regola di sicurezza: un’impresa che applica il contratto edile รจ iscritta alla Cassa Edile, forma i lavoratori e ha un DURC regolare. ร il primo filtro contro l’affidamento dei lavori agevolati a operatori improvvisati.
3. Chi puรฒ detrarre
La platea dell’Ecobonus รจ la piรน ampia tra le detrazioni edilizie: possono fruirne residenti e non residenti, con qualsiasi tipo di reddito. Rientrano persone fisiche ed esercenti arti e professioni, enti pubblici e privati non commerciali, societร semplici, associazioni tra professionisti e titolari di reddito d’impresa, comprese societร di persone e di capitali (art. 2 del d.m. 19 febbraio 2007).
Serve un titolo idoneo sull’immobile. La guida elenca:
- proprietari e nudi proprietari;
- titolari di usufrutto, uso, abitazione o superficie;
- soci di cooperative a proprietร divisa e indivisa;
- soggetti dell’art. 5 del TUIR che producono redditi in forma associata, alle stesse condizioni degli imprenditori individuali;
- detentori, come locatari e comodatari;
- familiari conviventi;
- coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
- conviventi di fatto ai sensi della legge n. 76 del 2016;
- promissario acquirente.
Due precisazioni contano nella pratica. Familiari conviventi e conviventi di fatto possono detrarre solo per lavori su immobili dell’ambito privato, dove la convivenza si svolge, e non su immobili strumentali all’impresa o alla professione (circolare n. 36/E del 2007).
Nel leasing la detrazione spetta all’utilizzatore ed รจ calcolata sul costo sostenuto dalla societร concedente, non sui canoni. In questo caso non serve il bonifico dedicato, ma la societร di leasing deve attestare la conclusione dell’intervento e il costo sostenuto (circolare n. 21/E del 2010).
Sul fronte delle alternative, cessione del credito e sconto in fattura dell’art. 121 del d.l. n. 34 del 2020 riguardano solo le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, con le restrizioni del d.l. 29 marzo 2024, n. 39. Per le spese 2025 e 2026 la detrazione si fruisce soltanto in dichiarazione, e tra i documenti da conservare la guida inserisce una dichiarazione sostitutiva che attesti di non aver optato per sconto o cessione.
Chi ha diritto alla detrazione รจ quasi sempre anche il committente dei lavori, con gli obblighi di sicurezza del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008. Inquilino, comodatario o condominio che commissionano l’intervento assumono quindi le stesse responsabilitร del proprietario nella scelta delle imprese e nella nomina dei coordinatori (sezione 10).
4. Il tetto alle detrazioni per redditi oltre 75.000 euro
Dal 1ยฐ gennaio 2025 chi ha un reddito complessivo superiore a 75.000 euro puรฒ detrarre oneri e spese, considerati nel loro insieme, solo fino a un ammontare massimo. L’Ecobonus rientra nel calcolo.
Il tetto si ottiene moltiplicando un importo base, che diminuisce al crescere del reddito, per un coefficiente che dipende dal numero di figli fiscalmente a carico nel nucleo familiare. La guida rinvia per i dettagli alla circolare 29 maggio 2025, n. 6/E.
Due regole di computo sono decisive per le detrazioni pluriennali come l’Ecobonus:
- conta solo la rata di competenza di ciascun anno, non l’intera spesa;
- sono escluse dal calcolo le rate relative a spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.
In pratica, chi ha avviato lavori prima del 2025 continua a detrarre le vecchie rate senza che queste consumino il nuovo plafond. Chi spende dal 2025 con redditi elevati deve invece verificare che la rata Ecobonus, sommata alle altre detrazioni dell’anno, non superi il tetto.
5. Gli edifici ammessi
L’Ecobonus si applica solo a edifici esistenti, situati in Italia, censiti al Catasto o con accatastamento richiesto, di qualunque categoria, anche rurali, strumentali, merce o patrimoniali (risoluzione n. 34/E del 2020). L’esistenza si prova con l’iscrizione catastale, la domanda di accatastamento o il pagamento dell’IMU, se dovuta.
5.1 Le categorie F
La guida chiarisce il trattamento delle categorie catastali fittizie, frequenti negli edifici da recuperare:
| Categoria | Descrizione | Ammissione |
|---|---|---|
| F/2 | Unitร collabenti, inagibili e senza reddito | Ammessa: รจ un manufatto giร costruito e individuato |
| F/4 | Unitร in corso di definizione | Ammessa: immobili per lo piรน terminati, ad esempio in attesa di frazionamento |
| F/3 | Unitร in corso di costruzione | Ammessa solo se l’immobile era giร accatastato con i requisiti e poi riclassificato, ad esempio per lavori mai finiti |
In tutti i casi, a fine lavori l’unitร deve rientrare in una categoria ammessa al beneficio. Sono invece esclusi gli interventi eseguiti in fase di costruzione, perchรฉ giร soggetti ai requisiti minimi di prestazione energetica.
5.2 L’impianto di riscaldamento
L’edificio deve avere un impianto di riscaldamento funzionante o riattivabile con manutenzione, anche straordinaria. Fanno eccezione i collettori solari per acqua calda e, dal 1ยฐ gennaio 2015, i generatori a biomassa e le schermature solari.
La definizione di impianto termico รจ quella dell’art. 2, comma 1, lett. l-tricies, del d.lgs. n. 192 del 2005, modificato dal d.lgs. n. 48 del 2020. Per gli interventi dall’11 giugno 2020, stufe a legna o a pellet, caminetti e termocamini fissi sono impianti di riscaldamento a prescindere dalla potenza. Prima valevano soglie di potenza al focolare: 15 kW fino al 3 agosto 2013, 5 kW dal 4 agosto 2013 al 10 giugno 2020.
Se si installa un impianto centralizzato in un edificio dove solo alcune unitร erano riscaldate, la detrazione spetta solo per la quota di spesa riferita a quelle unitร , ripartita per millesimi (circolare n. 21/E del 2010).
5.3 Demolizione, ricostruzione e ampliamento
Per gli interventi fino al 16 luglio 2020 la demolizione e ricostruzione con ampliamento รจ nuova costruzione e non dร diritto alla detrazione; รจ ammessa invece la ricostruzione con volumetria inferiore o uguale alla preesistente. Con ampliamento senza demolizione si detraggono solo le spese sulla parte esistente, ed รจ esclusa la riqualificazione globale del comma 344, che richiede il fabbisogno dell’intero edificio.
Dal 17 luglio 2020, dopo il d.l. n. 76 del 2020, la ristrutturazione edilizia comprende anche la demolizione e ricostruzione con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche, con i limiti previsti per gli immobili tutelati e per le zone A. L’Ecobonus perรฒ non copre la parte eccedente il volume ante operam.
In entrambi i regimi il contribuente deve tenere distinte in fattura le spese sulla parte esistente e quelle sull’ampliamento, oppure avere un’attestazione dell’impresa o del direttore dei lavori con criteri oggettivi di ripartizione.
Demolizioni e ricostruzioni sono le fasi a piรน alto rischio dell’intero ambito Ecobonus: richiedono un PSC con fasi di demolizione programmate, verifiche sulla stabilitร delle parti che restano e, negli edifici datati, la ricerca preventiva di materiali contenenti amianto.
6. Gli interventi agevolati, codice per codice
Ogni intervento ha un codice da indicare in colonna 1 dei righi E61 ed E62 e un proprio limite di detrazione. La tabella ricava dallo schema riassuntivo della guida la spesa massima detraibile per il 2025 e il 2026 con le due aliquote.
| Codice | Intervento | Detrazione massima (euro) | Spesa massima al 36% (euro) | Spesa massima al 50% (euro) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Riqualificazione energetica globale (comma 344) | 100.000 | 277.777,78 | 200.000 |
| 2 | Involucro: pareti, coperture, pavimenti (comma 345) | 60.000, insieme al codice 12 | 166.666,67 | 120.000 |
| 12 | Finestre comprensive di infissi | 60.000, insieme al codice 2 | 166.666,67 | 120.000 |
| 3 | Pannelli solari per acqua calda (comma 346) | 60.000 | 166.666,67 | 120.000 |
| 4 | Sostituzione impianti di climatizzazione invernale (comma 347) | 30.000, insieme al codice 13 | 83.333,33 | 60.000 |
| 13 | Caldaie a condensazione classe A senza termoregolazione evoluta | 30.000, insieme al codice 4 | 83.333,33 | 60.000 |
| 5 | Schermature solari | 60.000 | 166.666,67 | 120.000 |
| 6 | Generatori di calore a biomassa | 30.000 | 83.333,33 | 60.000 |
| 14 | Micro-cogeneratori | 100.000 | 277.777,78 | 200.000 |
| 16 | Building automation, lavori dal 6 ottobre 2020 | 15.000 per unitร | 41.666,67 | 30.000 |
| 8 | Involucro di parti comuni condominiali, oltre il 25% della superficie disperdente | nessuno | 40.000 ร unitร immobiliari | 40.000 ร unitร immobiliari |
| 9 | Come il codice 8, con qualitร media invernale ed estiva | nessuno | 40.000 ร unitร immobiliari | 40.000 ร unitร immobiliari |
| 10 | Parti comuni: energia e riduzione di una classe di rischio sismico | nessuno | 136.000 ร unitร immobiliari | 136.000 ร unitร immobiliari |
| 11 | Parti comuni: energia e riduzione di due classi di rischio sismico | nessuno | 136.000 ร unitร immobiliari | 136.000 ร unitร immobiliari |
Il codice 7 resta per la building automation con lavori iniziati prima del 6 ottobre 2020, senza limite di detrazione. Per i codici 4 e 13, dal 2025, la spesa รจ detraibile solo se l’impianto non รจ una caldaia unica a combustibile fossile (sezione 7).
6.1 Riqualificazione globale (codice 1)
ร l’intervento definito dal risultato e non dalle opere: conta la riduzione del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale. Per i lavori iniziati prima del 6 ottobre 2020 l’indice di prestazione si calcola sull’intero edificio secondo il d.P.R. n. 59 del 2009, con i limiti del d.m. 11 marzo 2008; per quelli successivi, per edifici unifamiliari o singole unitร , valgono i requisiti del paragrafo 3.4 dell’Allegato 1 al d.m. 26 giugno 2015.
Vi rientrano, ad esempio, generatori anche non a condensazione, pompe di calore, teleriscaldamento, cogenerazione e coibentazioni prive dei requisiti degli altri commi. La scelta del comma 344 รจ esclusiva: impedisce di agevolare lo stesso intervento, o parti di esso, con altri commi o con il Superbonus. I pannelli fotovoltaici non sono mai agevolabili come Ecobonus (risoluzione n. 207/E del 2008).
Poichรฉ il comma 344 lascia libere le opere, la sicurezza va progettata insieme al risultato energetico: un intervento globale combina spesso facciate, copertura e impianti, con piรน imprese in cantiere e quindi con l’obbligo di coordinatori e PSC.
6.2 Involucro e infissi (codici 2 e 12)
Riguarda strutture opache verticali, coperture, pavimenti e finestre che delimitano il volume riscaldato verso l’esterno, vani non riscaldati o il terreno. Deve trattarsi di coibentazione o sostituzione di elementi esistenti, non di nuove realizzazioni, e vanno rispettati i valori di trasmittanza della tabella 1 dell’Allegato E al d.m. 6 agosto 2020.
Negli infissi rientrano scuri, persiane e cassonetti incorporati nel telaio; vi rientrano anche i portoni d’ingresso che delimitano l’involucro riscaldato. Non si detrae la sostituzione di elementi giร conformi, salvo che la trasmittanza migliori ancora. ร ammesso il pavimento in legno contro terra, se rispetta i requisiti (risoluzione n. 71/E del 2012).
Sul piano della sicurezza, cappotti e coperture sono lavori in quota: servono ponteggi con PiMUS, protezioni contro la caduta dall’alto e, sui tetti, attenzione a lucernari e lastre fragili. Per gli infissi pesano la movimentazione dei vetri e le aperture lasciate senza protezione durante la sostituzione; nei luoghi di lavoro i nuovi vetri devono essere di sicurezza fino a un metro dal pavimento. La scelta di isolanti e finiture di facciata incide anche sulla sicurezza antincendio dell’edificio finito.
6.3 Pannelli solari termici (codice 3)
Sono agevolati i collettori per acqua calda a usi domestici o industriali e per piscine, strutture sportive, case di cura, scuole e universitร . Servono la certificazione Solar Keymark, garanzie minime di cinque anni su pannelli e bollitori e due su accessori, e l’installazione secondo i manuali. Sono ammessi i sistemi termodinamici a concentrazione; รจ escluso il solar cooling (risoluzione n. 299/E del 2008).
L’installazione dei collettori avviene quasi sempre in copertura: sistemi anticaduta, sollevamento in sicurezza dei pannelli e dichiarazione di conformitร dell’impianto ai sensi del d.m. n. 37 del 2008 sono parte integrante dell’intervento.
6.4 Climatizzazione invernale (codici 4 e 13)
Oltre alle caldaie, la cui disciplina cambia dal 2025, restano agevolate pompe di calore ad alta efficienza, impianti geotermici a bassa entalpia, sistemi ibridi assemblati in fabbrica e scaldacqua a pompa di calore con COP superiore a 2,6 secondo la EN 16147. Non รจ detraibile la sostituzione con uno scaldacqua a gas, nemmeno come recupero edilizio.
ร ammessa la trasformazione da impianti autonomi a centralizzati con contabilizzazione, non il contrario. Non รจ ammessa l’installazione in edifici che ne erano privi, salvo i generatori a biomassa. Tra le spese rientrano demolizione e rifacimento del pavimento per un impianto radiante, ma non lo smaltimento del vecchio pavimento.
Per la sicurezza, le pompe di calore contengono gas fluorurati: installazione e manutenzione spettano a tecnici e imprese certificati ai sensi del d.P.R. n. 146 del 2018. Ogni nuovo impianto termico o elettrico richiede la dichiarazione di conformitร dell’installatore, e le unitร esterne in facciata o in copertura comportano lavori in quota.
6.5 Schermature solari (codice 5)
Sono le schermature e chiusure tecniche mobili oscuranti dell’allegato M al d.lgs. n. 311 del 2006, con marcatura CE, montate in modo solidale all’involucro, all’interno, all’esterno o integrate nella finestra. Vanno installate solo sulle esposizioni da est a ovest passando per sud. Non serve l’APE.
Anche le schermature esterne si montano in quota, da piattaforme o ponteggi; il fissaggio all’involucro va dimensionato perchรฉ resti sicuro sotto l’azione del vento.
6.6 Generatori a biomassa (codice 6)
Possono sostituire il vecchio generatore o essere una nuova installazione. Il generatore deve rientrare nelle categorie indicate dalla guida, con rendimento utile nominale minimo dell’85%, certificazione ambientale del d.m. n. 186 del 2017, combustibili conformi alle UNI EN ISO 17225 e, per i lavori dal 13 giugno 2022, i requisiti dell’allegato IV al d.lgs. n. 199 del 2021.
Stufe e caldaie a biomassa sono gli impianti agevolati con i rischi piรน seri per gli occupanti: incendio della canna fumaria e monossido di carbonio. La sicurezza dipende da un’installazione a regola d’arte, dalla verifica del camino e da una manutenzione periodica documentata.
6.7 Building automation (codici 7 e 16)
I dispositivi devono mostrare periodicamente i consumi, le condizioni di funzionamento e la temperatura, e consentire accensione, spegnimento e programmazione settimanale da remoto. Smartphone, tablet e computer non sono detraibili. Se installati insieme a un altro intervento, ne condividono il limite; dal 2016 sono agevolati anche da soli (circolare n. 20/E del 2016).
6.8 Parti comuni condominiali (codici 8, 9, 10 e 11)
I codici 8 e 9 richiedono un intervento sull’involucro oltre il 25% della superficie disperdente lorda; il 9 richiede anche la qualitร media invernale ed estiva delle tabelle 3 e 4 del d.m. 26 giugno 2015, partendo da qualitร bassa. Il limite di spesa di 40.000 euro va moltiplicato per tutte le unitร , pertinenze accatastate comprese: con 5 unitร e 3 pertinenze si arriva a 320.000 euro.
I codici 10 e 11 si applicano nelle zone sismiche 1, 2 e 3 e richiedono la riduzione di una o due classi di rischio secondo il d.m. n. 58 del 2017, con limite di 136.000 euro per unitร . Sono alternativi al codice 8 e al sismabonus. Dal 2025 tutti e quattro i codici seguono le aliquote 36% e 50%, applicate alla quota imputata al singolo condomino.
I cantieri condominiali sono quelli in cui la sicurezza รจ piรน delicata, perchรฉ i lavori si svolgono con l’edificio abitato. Ponteggi su tutte le facciate, accessi protetti per i residenti e, per i codici 10 e 11, opere strutturali e puntellazioni richiedono un PSC accurato e un coordinatore per l’esecuzione presente in cantiere; il condominio con portiere รจ anche datore di lavoro.
7. Lo stop alle caldaie a combustibili fossili
Dal 2025 la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili non รจ piรน detraibile come Ecobonus. L’esclusione riguarda sia le caldaie a condensazione sia i generatori d’aria calda a condensazione a gas o gasolio.
La guida, richiamando la circolare 19 giugno 2025, n. 8/E, aggiunge che non sono detraibili neppure le opere accessorie e funzionali alla sostituzione esclusa, anche quando servono ad adeguare o mettere a norma l’impianto per obbligo di legge.
Restano invece agevolabili, anche se in tutto o in parte alimentati da fonti fossili:
- i micro-cogeneratori;
- i generatori a biomassa;
- le pompe di calore ad assorbimento a gas;
- i sistemi ibridi composti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione.
La scelta allinea l’incentivo fiscale all’obiettivo europeo di abbandonare le caldaie fossili autonome. Per chi progetta la conseguenza รจ concreta: con un budget limitato, la soluzione ibrida o la pompa di calore conserva la detrazione, mentre la semplice sostituzione della caldaia la perde.
L’esclusione fiscale non cambia gli obblighi di sicurezza. Chi sostituisce comunque una caldaia a gas, senza detrazione, deve affidarsi a un installatore abilitato, ottenere la dichiarazione di conformitร e far verificare scarico fumi e ventilazione: sono requisiti di sicurezza dell’impianto, indipendenti dall’agevolazione.
Va ricordato un dettaglio storico richiamato dalla guida: giร dal 2018 le caldaie a condensazione sotto la classe A erano escluse dall’Ecobonus, ma potevano rientrare nel bonus ristrutturazioni come manutenzione straordinaria. La guida non estende espressamente questa via alle caldaie fossili escluse dal 2025, ed รจ un punto da verificare caso per caso con il fascicolo sul recupero edilizio.
8. Abitazione principale e aliquota maggiorata
L’aliquota del 50% per il 2025 e il 2026 richiede due condizioni congiunte: un titolo qualificato sull’immobile e la sua destinazione ad abitazione principale. Mancando l’una o l’altra, la detrazione resta al 36%.
| Requisito | Momento della verifica | Chi lo soddisfa |
|---|---|---|
| Proprietร o diritto reale di godimento | Inizio lavori, o data della spesa se precedente | Proprietario, nudo proprietario, usufruttuario, titolare di uso, abitazione o superficie |
| Destinazione ad abitazione principale | Fine lavori | Dimora abituale del titolare o dei suoi familiari |
Sono esclusi dalla maggiorazione il familiare convivente e il detentore, come inquilino e comodatario: possono detrarre al 36% nel 2025 e 2026 e al 30% nel 2027.
La nozione di abitazione principale รจ quella dell’art. 10, comma 3-bis, del TUIR: l’unitร in cui il titolare o i suoi familiari dimorano abitualmente, senza contare il trasferimento per ricovero permanente se l’immobile non รจ locato. La circolare n. 8/E del 2025 include quindi anche l’abitazione di un familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo).
C’รจ perรฒ una regola di prioritร . Se nello stesso anno si eseguono lavori su due immobili, uno adibito a propria dimora e uno a dimora di un familiare, l’aliquota piรน alta spetta solo per l’immobile in cui abita il titolare.
Altri tre chiarimenti sono utili:
- la maggiorazione vale anche per lavori eseguiti solo sulle pertinenze dell’abitazione principale, purchรฉ il vincolo pertinenziale esista giร ;
- se l’immobile non รจ abitazione principale all’inizio dei lavori, basta che lo diventi al termine;
- nei condomini la maggiorazione si applica alla quota di spesa del singolo condomino, con le stesse verifiche su titolo e destinazione.
Tra i documenti da conservare la guida inserisce una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000) che attesti la realizzazione degli interventi da parte del titolare del diritto sull’abitazione principale.
9. Gli adempimenti tecnici e documentali
L’Ecobonus non richiede comunicazioni preventive, ma impone una catena di documenti tecnici che si chiude con la scheda ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Per i lavori iniziati prima del 6 ottobre 2020 valgono gli adempimenti dell’art. 4 del d.m. 19 febbraio 2007; per quelli successivi, l’art. 6 del d.m. 6 agosto 2020.
9.1 Asseverazione
Un tecnico abilitato, iscritto all’ordine o collegio, assevera che l’intervento rispetta i requisiti tecnici. Dall’11 ottobre 2009 puรฒ sostituirla l’asseverazione del direttore dei lavori sulla conformitร al progetto. Per i lavori dal 6 ottobre 2020 l’asseverazione attesta anche la congruitร delle spese (punto 13.1 dell’Allegato A al d.m. 6 agosto 2020) ed รจ accompagnata dal computo metrico.
La certificazione del produttore puรฒ sostituire l’asseverazione per finestre e infissi, caldaie a condensazione e pompe di calore sotto i 100 kW e dispositivi multimediali; anche in questo caso vanno rispettati i massimali dell’allegato I al d.m. 6 agosto 2020.
Il tecnico che assevera รจ spesso anche progettista o direttore dei lavori. Conviene affidargli fin dall’inizio, o affiancargli, il ruolo di coordinatore per la sicurezza quando ne ricorrono i presupposti, cosรฌ che requisiti energetici e misure di sicurezza siano progettati insieme.
9.2 Attestato di prestazione energetica
A lavori finiti serve l’APE redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori, che dal 6 giugno 2013 ha sostituito l’ACE. L’APE non รจ richiesto per:
- sostituzione di finestre in singole unitร e pannelli solari, dal 2008;
- sostituzione con caldaie a condensazione, dal 15 agosto 2009;
- schermature solari;
- generatori a biomassa detratti ai sensi del comma 347;
- dispositivi multimediali.
9.3 Scheda descrittiva ENEA
Dal 2018 la scheda descrittiva sostituisce gli allegati A, E ed F. Contiene i dati del contribuente e dell’edificio, il tipo di intervento, il risparmio energetico annuo, il costo comprensivo delle spese professionali e l’importo su cui si calcola la detrazione. Per i lavori dal 6 ottobre 2020 si trasmette solo online sul portale bonusfiscali.enea.it.
Il termine di 90 giorni decorre dalla fine dei lavori, cioรจ dal collaudo o dall’attestazione di funzionalitร dell’impianto; se il collaudo non รจ previsto, serve un documento dell’impresa o del tecnico, non un’autocertificazione. Per i lavori a cavallo di due anni conta la data di fine lavori, mentre i requisiti tecnici sono quelli vigenti all’inizio. Le spese pagate dopo l’invio si aggiungono integrando la scheda entro il termine della dichiarazione in cui si detraggono.
La prova dell’invio รจ l’e-mail di conferma o la stampa della scheda con il codice CPID. Gli errori materiali si correggono con una nuova scheda che annulla la precedente, entro il termine della dichiarazione; non serve rettificare se il beneficiario indicato รจ diverso dall’intestatario di fatture e bonifici o se non si รจ segnalata la pluralitร di beneficiari.
9.4 Remissione in bonis
L’omesso invio entro 90 giorni non fa perdere la detrazione se si trasmette la scheda entro il termine ordinario della prima dichiarazione utile e si versano 250 euro di sanzione, non compensabili, prima che la violazione sia contestata (art. 2, comma 1, d.l. n. 16 del 2012). Se l’invio รจ stato annullato, la detrazione non spetta; una scheda compilata ma non inviata รจ valida solo se il mancato invio dipende da problemi del sistema ENEA.
9.5 La sequenza degli adempimenti
- Inizio lavori: fissa i requisiti tecnici applicabili e il titolo per l’aliquota del 50%.
- Pagamenti: bonifico dedicato, con ritenuta dell’11% a carico del fornitore.
- Fine lavori: collaudo o attestazione di funzionalitร e verifica della destinazione ad abitazione principale.
- Asseverazione e APE: tecnico abilitato o direttore dei lavori; APE quando richiesto.
- Scheda ENEA: entro 90 giorni, con prova di invio tramite e-mail o codice CPID. Se l’invio manca, resta la remissione in bonis.
- Dichiarazione dei redditi: righi E61 ed E62, in 10 rate annuali.
10. La sicurezza di cantiere e nei luoghi di lavoro
Ogni intervento Ecobonus รจ un cantiere, e la pratica fiscale non sostituisce in nessun caso gli obblighi del D.Lgs. 81/2008. La guida lo dice in due punti: tutti gli interventi devono rispettare le norme su sicurezza di impianti, ambiente e lavoro (p. 14), e la comunicazione di inizio lavori alla ASL, non richiesta ai fini della detrazione, resta necessaria per la tutela della salute e della sicurezza nei cantieri (p. 44).
Il legame non รจ solo formale. Il d.m. n. 41 del 1998, a cui la legge n. 296 del 2006 rinvia, prevede la decadenza dalla detrazione per violazioni delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri e degli obblighi contributivi. Anche la regola dei contratti collettivi edili per i lavori oltre 70.000 euro, richiamata dalla guida, va nella stessa direzione: la detrazione presuppone imprese regolari.
10.1 Gli obblighi del committente
Chi commissiona i lavori, privato o condominio, รจ committente ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e risponde di obblighi propri, che puรฒ trasferire in parte a un responsabile dei lavori.
| Obbligo | Quando scatta | Riferimento |
|---|---|---|
| Nomina del coordinatore per la progettazione (CSP) e per l’esecuzione (CSE) | Presenza, anche non contemporanea, di piรน imprese esecutrici | Art. 90, commi 3 e 4 |
| Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) | Quando รจ obbligatoria la nomina dei coordinatori | Art. 100 |
| Piano operativo di sicurezza (POS) | Ogni impresa esecutrice | Art. 89 e art. 96 |
| Notifica preliminare ad ASL e Ispettorato del lavoro | Piรน imprese, anche non contemporanee, o un’impresa con almeno 200 uomini-giorno | Art. 99 |
| Verifica dell’idoneitร tecnico-professionale e del DURC | Sempre, con modalitร semplificate per i lavori privati minori | Art. 90, comma 9, e allegato XVII |
| Trasmissione al Comune di notifica, DURC e dichiarazione sull’idoneitร | Prima dell’inizio dei lavori soggetti a titolo edilizio; senza, il titolo รจ sospeso | Art. 90, comma 9, lett. c |
| Verifica della patente a crediti | Imprese e lavoratori autonomi che operano nel cantiere | Art. 27, modificato dal d.l. n. 19 del 2024 |
| DURC di congruitร della manodopera | Lavori privati di importo pari o superiore a 70.000 euro | D.m. n. 143 del 2021 |
| Fascicolo dell’opera | Quando c’รจ il CSP; serve per le manutenzioni future | Art. 91 |
La coincidenza della soglia di 70.000 euro tra congruitร della manodopera e obbligo di indicare il contratto collettivo nell’atto di affidamento rende utile gestire i due adempimenti insieme, giร nel contratto d’appalto.
10.2 I rischi tipici degli interventi Ecobonus
Gli interventi agevolati si concentrano su involucro e impianti, cioรจ su lavori in quota, in copertura e su impianti a gas, elettrici o frigoriferi. La tabella collega ogni codice ai rischi principali e ai documenti da pretendere.
| Intervento (codice) | Rischi principali | Misure e documenti |
|---|---|---|
| Cappotto e facciate (2, 8, 9) | Caduta dall’alto, ponteggi, incendio di isolanti durante le lavorazioni a caldo | Ponteggio con PiMUS (art. 136), progetto oltre 20 m o fuori schema (art. 133), procedure per lavori a caldo |
| Coperture (2) | Caduta dall’alto e attraverso lucernari, possibile cemento-amianto | Protezioni collettive e anticaduta, piano di lavoro amianto all’ASL (art. 256), impresa abilitata alla bonifica, dispositivi permanenti secondo le norme regionali |
| Finestre e infissi (12) | Movimentazione di vetri pesanti, aperture non protette durante la sostituzione | Mezzi di sollevamento, parapetti provvisori, vetri di sicurezza dove richiesti |
| Pannelli solari termici (3) | Lavoro in copertura, sollevamento dei collettori | Anticaduta, dichiarazione di conformitร dell’impianto (d.m. n. 37 del 2008) |
| Pompe di calore e sistemi ibridi (4) | Gas fluorurati, rischio elettrico, lavori in quota per le unitร esterne | Tecnici e imprese certificati F-gas (d.P.R. n. 146 del 2018), dichiarazione di conformitร |
| Generatori a biomassa (6) | Incendio, monossido di carbonio, canne fumarie | Installazione a norma, verifica del camino, dichiarazione di conformitร |
| Schermature solari (5) | Lavori in quota su facciata | Piattaforme o ponteggi idonei |
| Parti comuni con riduzione del rischio sismico (10, 11) | Demolizioni, puntellazioni, interferenze con gli occupanti | PSC dettagliato, fasi di lavoro segregate |
Amianto e lavori in quota meritano un’attenzione particolare negli edifici degli anni Sessanta e Settanta, che sono anche i piรน interessati dalla riqualificazione energetica.
10.3 Lavori in edifici che sono luoghi di lavoro
Quando l’Ecobonus riguarda uffici, negozi, studi professionali, scuole o un condominio con portiere, il committente รจ spesso anche datore di lavoro e il cantiere convive con un’attivitร in corso. In questi casi l’accettazione del PSC e dei POS vale come adempimento degli obblighi di cooperazione e coordinamento dell’art. 26 (art. 96, comma 2), ma il coordinamento va esteso all’attivitร dell’edificio.
I punti da curare sono pochi e concreti:
- coordinare il cantiere con il piano di emergenza dell’edificio: vie di esodo, uscite, presidi antincendio e allarmi non devono essere ostruiti;
- separare fisicamente le aree di lavoro da quelle occupate, con percorsi distinti per maestranze e utenti;
- programmare le fasi piรน rischiose fuori dall’orario di attivitร , nelle scuole durante la sospensione delle lezioni;
- aggiornare il documento di valutazione dei rischi del datore di lavoro quando i lavori cambiano le condizioni dei locali.
C’รจ infine un obbligo che riguarda direttamente il risultato dell’intervento. Nei luoghi di lavoro, le pareti trasparenti devono essere realizzate in materiale di sicurezza fino a un metro dal pavimento (D.Lgs. 81/2008, allegato IV, punto 1.3.6); nelle scuole la UNI 7697 indica vetri stratificati o temprati di classe adeguata. Una sostituzione di infissi agevolata che non rispetti questi requisiti รจ detraibile ma non conforme: conviene verificarlo nel capitolato.
10.4 I documenti di sicurezza da affiancare al fascicolo fiscale
Accanto ai documenti elencati dalla guida, รจ prudente conservare nello stesso fascicolo:
- notifica preliminare, se dovuta, e ricevuta di trasmissione;
- nomine di CSP e CSE, PSC e POS delle imprese;
- verifica di idoneitร tecnico-professionale, DURC e patente a crediti delle imprese;
- DURC di congruitร per i lavori pari o superiori a 70.000 euro;
- PiMUS e, se necessario, progetto del ponteggio;
- piano di lavoro amianto e documenti di smaltimento, se presenti materiali contenenti amianto;
- dichiarazioni di conformitร degli impianti ai sensi del d.m. n. 37 del 2008;
- fascicolo dell’opera, aggiornato a fine lavori.
Oltre a tutelare chi lavora, questa documentazione protegge il committente: in caso di infortunio o di controllo, รจ la prova di aver scelto imprese idonee e di aver adempiuto agli obblighi propri, e riduce il rischio di contestazioni anche sul versante fiscale.
11. Gli aspetti antincendio degli interventi
Molti interventi Ecobonus modificano proprio gli elementi che governano la propagazione di un incendio: facciate, coperture, serramenti e impianti termici. La guida fiscale non ne parla, ma la detrazione non esonera dalla prevenzione incendi, e un intervento energeticamente corretto puรฒ peggiorare la sicurezza antincendio dell’edificio se non viene progettato anche sotto questo profilo.
11.1 Cappotti e facciate
Il cappotto รจ l’intervento piรน delicato, perchรฉ aggiunge materiale all’esterno dell’edificio e puรฒ creare una via di propagazione verticale tra i piani. Due riferimenti vanno tenuti presenti fin dal progetto.
La regola tecnica verticale V.13 “Chiusure d’ambito degli edifici civili”, introdotta nel Codice di prevenzione incendi dal d.m. 30 marzo 2022 e in vigore dal 7 luglio 2022, riguarda edifici sanitari, scolastici, alberghieri, commerciali, per uffici e residenziali. Classifica le chiusure d’ambito in SA, SB e SC secondo altezza e tipo di edificio, con requisiti crescenti di reazione al fuoco (gruppi GM2 e GM1) e di resistenza al fuoco, e disciplina le fasce di separazione tra i piani.
Per gli edifici di civile abitazione, il d.m. 25 gennaio 2019, che ha modificato il d.m. n. 246 del 1987, fissa requisiti per le facciate degli edifici con altezza antincendio superiore a 24 m. Si applicano alle nuove costruzioni e agli edifici esistenti in cui, dopo il 6 maggio 2019, si realizzano o si rifanno facciate per oltre il 50% della superficie complessiva, con rinvio alla guida tecnica allegata alla lettera circolare n. 5043 del 15 aprile 2013.
In pratica, un cappotto condominiale su un edificio alto piรน di 24 m che interessa oltre metร delle facciate ricade in queste regole. Le conseguenze progettuali sono concrete:
- la classe di reazione al fuoco va verificata sull’intero sistema a cappotto, non sul solo pannello isolante;
- in corrispondenza dei solai e delle aperture servono fasce di separazione in materiale incombustibile, come la lana minerale;
- nelle facciate ventilate l’intercapedine puรฒ fare da camino e va interrotta ai piani;
- l’isolante piรน economico che rispetta la trasmittanza non รจ sempre quello che rispetta i requisiti antincendio.
Requisito energetico e requisito antincendio vanno quindi scelti insieme, nella stessa relazione tecnica, prima del capitolato.
11.2 Gli altri interventi
| Intervento (codice) | Aspetto antincendio | Cosa verificare |
|---|---|---|
| Coperture (2) | Isolanti combustibili sotto il manto, guaine posate a fiamma | Reazione al fuoco del pacchetto, procedure per lavori a caldo, requisiti V.13 per le coperture dove applicabile |
| Finestre, porte e portoni (12) | Sostituzione di porte lungo le vie di esodo o di porte resistenti al fuoco; superfici di aerazione per lo smaltimento dei fumi | Prestazioni equivalenti alle originarie (resistenza al fuoco, verso di apertura, maniglioni antipanico dove previsti), superfici di aerazione invariate |
| Schermature solari (5) | Chiusure esterne che possono ostacolare aperture usate per lo smaltimento dei fumi o per i soccorsi | Compatibilitร con il progetto antincendio e con l’accessibilitร dei mezzi di soccorso |
| Pompe di calore e sistemi ibridi (4) | Refrigeranti infiammabili, come R32 (classe A2L) e R290 (classe A3) | Installazione secondo la EN 378 e le istruzioni del fabbricante, limiti di carica, distanze da aperture e fonti di innesco |
| Generatori a biomassa (6) | Incendio della canna fumaria, attraversamento di solai e coperture con materiali combustibili | UNI 10683, distanze da materiali combustibili, pulizia periodica documentata |
| Pannelli solari termici (3) | Attraversamenti e fissaggi sulla copertura | Sigillatura degli attraversamenti, materiali compatibili con il pacchetto di copertura |
L’impianto fotovoltaico non rientra nell’Ecobonus ma viene spesso installato insieme agli altri interventi: per il rischio incendio in copertura si rinvia all’articolo dedicato su questo sito, Fotovoltaico residenziale e rischio incendio.
11.3 Edifici con attivitร soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco
Quando l’edificio ospita un’attivitร soggetta ai sensi del d.P.R. n. 151 del 2011, l’intervento agevolato puรฒ diventare una modifica rilevante ai fini della prevenzione incendi. I casi piรน frequenti negli interventi Ecobonus sono:
- edifici di civile abitazione con altezza antincendio superiore a 24 m (attivitร 77), soprattutto per i cappotti;
- scuole con oltre 100 persone presenti (attivitร 67) e uffici con oltre 300 persone (attivitร 71), per serramenti, porte e facciate;
- impianti di produzione di calore con potenzialitร superiore a 116 kW (attivitร 74), per la sostituzione dei generatori, comprese le caldaie a biomassa.
Se la modifica comporta un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, prima dei lavori serve la valutazione del progetto da parte dei Vigili del Fuoco e, a fine lavori, una nuova SCIA (art. 4 del d.P.R. n. 151 del 2011 e d.m. 7 agosto 2012). Nelle scuole l’intervento va coordinato anche con il percorso di adeguamento antincendio in corso: si veda Scuole e antincendio: il Decreto 31 marzo 2026 fissa le scadenze.
11.4 Il rischio incendio durante i lavori
Il cantiere Ecobonus concentra in facciata e in copertura materiali combustibili e fonti di innesco: pannelli isolanti stoccati, teli e reti sul ponteggio, guaine bituminose posate a fiamma, saldature e tagli. Un principio d’incendio su un ponteggio rivestito puรฒ raggiungere rapidamente i piani abitati.
La valutazione del rischio incendio del cantiere va inserita nel PSC e nei POS, secondo i criteri generali dei d.m. 2 e 3 settembre 2021. Le misure essenziali sono:
- permesso di lavoro per ogni lavorazione a caldo, con estintori a portata e sorveglianza dell’area dopo la fine delle lavorazioni;
- stoccaggio degli isolanti lontano dalle facciate e mai sotto il ponteggio o davanti alle vie di esodo;
- vie di esodo dell’edificio abitato sempre libere e coordinate con il suo piano di emergenza;
- squadra di emergenza del cantiere formata e procedure di chiamata dei soccorsi note a tutte le imprese.
Per l’organizzazione dell’emergenza si rinvia a Misure antincendio e piano di emergenza secondo il D.M. 2 settembre 2021.
12. Pagamenti, bonifico e intestazione
Chi non รจ titolare di reddito d’impresa deve pagare con bonifico bancario o postale dedicato, che riporti la causale, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, la partita IVA o il codice fiscale del destinatario e il numero e la data della fattura. Le imprese, che determinano il reddito per competenza, ne sono esonerate.
Su questi bonifici banche e Poste trattengono una ritenuta d’acconto a carico del fornitore: 8% fino al 29 febbraio 2024, 11% dopo (art. 1, comma 88, legge n. 213 del 2023). La guida elenca le regole di prassi piรน utili:
- la spesa si considera sostenuta alla data dell’ordine di pagamento, non dell’addebito (risposta n. 137 del 2024);
- valgono bonifici postali, online e quelli tramite istituti di pagamento aderenti alla rete interbancaria con procedura TRIF;
- un riferimento normativo errato al recupero edilizio non fa perdere la detrazione;
- la mancanza del numero di fattura non richiede di ripetere il bonifico;
- se il bonifico incompleto impedisce la ritenuta, va ripetuto; se non รจ piรน possibile, serve una dichiarazione sostitutiva dell’impresa che attesti la corretta contabilizzazione;
- con un finanziamento, la detrazione spetta se la finanziaria paga il fornitore con bonifico completo, e l’anno di spesa รจ quello del suo bonifico;
- oneri di urbanizzazione, bolli e diritti per titoli edilizi si pagano senza bonifico dedicato, e se si usa un bonifico non va indicato il riferimento all’Ecobonus.
Quanto all’intestazione, se la scheda ENEA, il bonifico e la fattura riportano nomi diversi, la detrazione spetta a chi ha effettivamente sostenuto la spesa. I documenti vanno integrati con il suo nome e la percentuale di spesa fin dal primo anno: la ripartizione non si puรฒ cambiare negli anni successivi.
Anche i costi della sicurezza seguono le stesse regole di pagamento. Per i codici 8, 9, 10 e 11 la guida elenca espressamente tra le spese detraibili le opere provvisionali e accessorie strettamente funzionali, come i ponteggi; per gli altri codici rientrano tra le opere edilizie funzionali all’intervento. Gli oneri della sicurezza vanno quindi indicati in fattura e pagati con bonifico dedicato, non trattati come una voce a parte.
13. Vendita, donazione e successione
La regola base รจ semplice: la rata di un anno spetta a chi possiede l’immobile al 31 dicembre di quell’anno. Le eccezioni, perรฒ, sono numerose e la guida le elenca con precisione.
| Evento | Chi prosegue con le rate residue |
|---|---|
| Vendita, donazione o permuta senza patti | L’acquirente o il donatario |
| Vendita con patto di mantenimento nel rogito o in scrittura autenticata successiva | Il venditore |
| Vendita nello stesso anno della spesa, con patto di mantenimento | Il venditore, per l’intera quota dell’anno |
| Cessione di una sola quota | Il venditore, salvo che l’acquirente diventi proprietario esclusivo |
| Costituzione di usufrutto | Il nudo proprietario, non l’usufruttuario |
| Spesa sostenuta da inquilino, comodatario o familiare convivente | Resta a loro anche se la detenzione cessa o l’immobile รจ venduto |
| Successione | L’erede o gli eredi che hanno la detenzione materiale e diretta, in parti uguali se piรน d’uno |
Il patto di mantenimento in capo al venditore puรฒ essere annullato con una nuova scrittura tra le stesse parti, entro il termine della prima dichiarazione utile e purchรฉ il venditore non abbia giร fruito della rata.
Sulla successione la guida recepisce il principio di diritto 2 ottobre 2025, n. 7: l’erede deve detenere direttamente l’immobile per l’intero periodo d’imposta, dal 1ยฐ gennaio al 31 dicembre. Se ne acquisisce la detenzione in corso d’anno, dopo l’apertura della successione, le rate spettano solo dagli anni successivi. Se l’immobile รจ locato o in comodato anche per una parte dell’anno, la rata di quell’anno รจ persa; tornata la disponibilitร , si riprende con le rate residue.
Altri casi specifici:
- con un solo erede che abita l’immobile, la detrazione spetta interamente a lui;
- il coniuge che rinuncia all’ereditร perde le rate anche se resta titolare del diritto di abitazione, e i figli non conviventi non le ereditano;
- se il defunto era conduttore, la detrazione passa all’erede che subentra nel contratto e detiene l’immobile; un convivente non erede la perde;
- le rate non passano agli eredi del comodatario o dell’usufruttuario, salvo che l’erede sia il comodante o il nudo proprietario e detenga l’immobile;
- se l’erede vende o dona l’immobile, le rate residue non passano all’acquirente.
Per ogni anno in cui l’erede fa valere una rata, la guida richiede un’autocertificazione sulla detenzione materiale e diretta del bene.
Con le rate, al nuovo titolare passano di fatto anche le informazioni sull’intervento. ร buona prassi consegnargli, insieme alla documentazione fiscale, il fascicolo dell’opera e le dichiarazioni di conformitร degli impianti: servono a eseguire in sicurezza le future manutenzioni su coperture, facciate e impianti.
14. Cumulabilitร e rateizzazione
L’Ecobonus non si cumula con altre agevolazioni fiscali sugli stessi interventi (art. 10 del d.m. 19 febbraio 2007). Per le stesse spese si sceglie tra Ecobonus e bonus ristrutturazioni dell’art. 16-bis del TUIR, rispettando gli adempimenti di quello scelto. Il divieto vale anche per la detrazione del 19% sui beni vincolati.
Con i contributi pubblici la situazione รจ cambiata nel tempo. Dal 2009 al 2 gennaio 2013 bisognava scegliere tra detrazione e contributi comunitari, regionali o locali. Dal 3 gennaio 2013, abrogato l’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 115 del 2008, i due strumenti sono compatibili, salvo che la norma sull’incentivo vieti espressamente il cumulo, e la detrazione spetta sulla quota di spesa non coperta dal contributo. Resta il divieto di cumulo con le vecchie tariffe incentivanti del fotovoltaico.
Tra piรน interventi Ecobonus i limiti si sommano, se gli interventi sono compatibili: pannelli solari e sostituzione dell’impianto termico danno una detrazione massima di 60.000 piรน 30.000 euro, cioรจ 90.000. Se uno stesso intervento rientra in due commi, come un cappotto che รจ sia involucro sia riqualificazione globale, si sceglie un solo comma nella scheda ENEA. Per i lavori su piรน anni, nel limite si contano anche le detrazioni degli anni precedenti; un intervento รจ autonomo solo se lo dimostrano elementi di fatto e titoli amministrativi distinti.
La detrazione si ripartisce in 10 rate annuali di pari importo per tutte le spese dal 2011. Per le persone fisiche conta l’anno di pagamento, non quello di fine lavori: spese dello stesso intervento pagate in anni diversi seguono la disciplina del rispettivo anno. Per le spese 2008 su immobili ricevuti per donazione o successione nel 2016โ2017 con rate rideterminate, nel 730/2026 restano detraibili solo le rate da 9 a 10.
15. Esempi di calcolo
Per le spese 2025 e 2026 la detrazione รจ il minore tra la spesa moltiplicata per l’aliquota e il limite dell’intervento, ripartito poi in dieci rate:
D = min (a ร S ; Dmax) R = D / 10
Dove a รจ l’aliquota (0,36 o 0,50), S la spesa sostenuta nell’anno, Dmax il limite di detrazione e R la rata annua. Gli esempi sono semplificati e non considerano il tetto per i redditi oltre 75.000 euro nรฉ i massimali di costo del d.m. 6 agosto 2020.
| Caso | Soggetto e immobile | Intervento (codice) | Spesa (euro) | Aliquota | Detrazione (euro) | Rata annua (euro) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Proprietario, abitazione principale | Finestre e infissi (12) | 18.000 | 50% | 9.000 | 900 |
| B | Inquilino, abitazione in cui vive | Finestre e infissi (12) | 18.000 | 36% | 6.480 | 648 |
| C | Proprietario, seconda casa | Cappotto e copertura (2) | 200.000 | 36% | 60.000, al limite | 6.000 |
| D | Proprietario, abitazione principale | Pompa di calore (4) | 14.000 | 50% | 7.000 | 700 |
| E | Proprietario, abitazione principale | Sostituzione con caldaia a gas a condensazione | 4.500 | โ | 0, esclusa dal 2025 | โ |
Il caso C mostra l’effetto del limite: al 36% la detrazione arriva a 72.000 euro teorici, ma si ferma a 60.000; la spesa oltre 166.666,67 euro non produce detrazione. Nel caso B l’inquilino, pur vivendo nell’immobile, non ha la maggiorazione perchรฉ non รจ titolare di un diritto reale.
Un esempio condominiale aiuta a leggere i codici 8 e 9. Un edificio con 10 unitร e 2 pertinenze accatastate ha un limite di spesa di 40.000 ร 12 = 480.000 euro. Con un cappotto da 420.000 euro, un condomino che paga il 10% (42.000 euro) ed รจ proprietario dell’abitazione principale detrae 21.000 euro, 2.100 l’anno; un condomino con la stessa quota ma unitร locata detrae 15.120 euro, 1.512 l’anno.
Negli esempi la spesa comprende giร gli oneri della sicurezza. In un cantiere di cappotto come il caso C il ponteggio รจ una voce rilevante del computo metrico: ridurlo per contenere la spesa non aumenta la detrazione, che รจ comunque al limite, e peggiora la sicurezza del cantiere.
16. Punti di attenzione e refusi della guida
La guida รจ accurata nella sostanza, ma una lettura completa fa emergere alcuni passaggi incoerenti o da verificare. Nessuno cambia le regole, ma in sede di controllo conviene risalire alla fonte normativa citata.
| Pagina | Passaggio della guida | Osservazione |
|---|---|---|
| 37 | Schema del codice 1: esclusi i climatizzatori invernali con caldaie a biomasse | Il testo a p. 15 include invece le caldaie a biomasse tra gli esempi del codice 1 |
| 42 | Codice 13, caldaie a condensazione classe A, con aliquote 36% e 50% per il 2025 e 2026 | Le caldaie uniche a combustibile fossile sono escluse dal 2025: il codice resta utile solo per spese fino al 2024 o casi residuali |
| 45 | Nota 1: APE secondo il “decreto 26 giugno 2016” e sostituzione dell’ACE dal 1ยฐ ottobre 2015 | Le linee guida sono del d.m. 26 giugno 2015; nel testo la sostituzione ACEโAPE รจ datata 6 giugno 2013 |
| 49 | Schede inviate dal 2009 al 2024: non รจ piรน possibile la scheda rettificativa | Contrasta con il paragrafo precedente, che ammette la rettifica entro il termine della dichiarazione |
| 51 | Caldaie a condensazione riferite al comma 346 | La sostituzione degli impianti di climatizzazione รจ disciplinata dal comma 347 |
| 51 | Generatori d’aria calda: “l. n. 05 del 2017” | Si tratta della legge n. 205 del 2017 |
| 62 | Infissi: asseverazione sostituibile per lavori iniziati prima del 06/08/2020 | La data spartiacque usata ovunque รจ il 6 ottobre 2020 |
Oltre ai refusi, la guida lascia al lettore alcune verifiche operative:
- il tetto per i redditi oltre 75.000 euro richiede un calcolo che la guida non sviluppa e rinvia alla circolare n. 6/E del 2025;
- per le caldaie fossili escluse dal 2025 non รจ detto se resti la via del bonus ristrutturazioni;
- i massimali di costo dell’allegato I al d.m. 6 agosto 2020 limitano la spesa anche quando il limite di detrazione non รจ raggiunto;
- la detrazione al 50% richiede un controllo documentato su titolo e destinazione dell’immobile in due momenti diversi, inizio e fine lavori.
Sul fronte della sicurezza la guida si limita a due richiami generali, a p. 14 e p. 44, e non collega mai i singoli interventi ai rischi di cantiere. ร una lacuna comprensibile in un testo fiscale, ma lascia al tecnico il compito di tenere insieme le due pratiche.
Infine, il calendario: chi pianifica interventi a cavallo del 2026 e del 2027 deve tenere conto che, con il criterio di cassa, un pagamento a gennaio 2027 anzichรฉ a dicembre 2026 riduce l’aliquota dal 50% al 36% o dal 36% al 30%.
17. Conclusioni
La guida 2026 certifica la fine dell’Ecobonus come incentivo differenziato per efficacia energetica. Dal 2025 l’aliquota รจ unica, 36% o 50%, e il premio va alla prima casa del proprietario piรน che all’intervento piรน performante.
Il risultato รจ un sistema piรน semplice da applicare ma meno selettivo. Un cappotto su una seconda casa e una pompa di calore sulla prima abitazione ricevono un trattamento diverso per ragioni che non hanno a che fare con il risparmio energetico. L’unico criterio tecnico rafforzato รจ l’esclusione delle caldaie fossili, che orienta le scelte verso pompe di calore, ibridi e biomassa.
Per tecnici e contribuenti le indicazioni pratiche sono tre:
- pianificare i pagamenti entro il 31 dicembre 2026, prima del calo previsto al 30% e al 36%;
- documentare fin dall’inizio titolo sull’immobile e destinazione ad abitazione principale;
- non trascurare asseverazione, congruitร delle spese e scheda ENEA entro 90 giorni, che restano le cause piรน frequenti di perdita della detrazione.
A queste si aggiunge una condizione che precede tutte le altre: ogni pratica Ecobonus รจ anche un cantiere, e notifica preliminare, coordinatori, piani di sicurezza, verifica delle imprese e conformitร degli impianti vanno gestiti insieme alla documentazione fiscale, non dopo (sezione 10). Lo stesso vale per la prevenzione incendi: un cappotto o una nuova copertura scelti solo sulla trasmittanza possono creare una via di propagazione del fuoco (sezione 11).
Per chi si occupa di edilizia c’รจ anche un’occasione di metodo. Gli interventi piรน incentivati, infissi, coperture e involucro, sono gli stessi che decidono come un edificio risponde a vento, grandine e detriti. Progettarli una volta sola, per l’energia e per la sicurezza, costa meno che intervenire due volte.
Riferimenti
- Agenzia delle Entrate, Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026 โ Riqualificazione energetica, Modello 730/2026 e Redditi PF 2026, periodo d’imposta 2025.
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi da 344 a 349.
- Decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, art. 14.
- D.m. 19 febbraio 2007 e successive modifiche; d.m. 6 agosto 2020 (decreto Requisiti).
- D.m. 26 giugno 2015, Requisiti minimi e Linee guida nazionali per la certificazione energetica.
- D.lgs. 19 agosto 2005, n. 192, e d.lgs. 10 giugno 2020, n. 48.
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Titolo IV e allegato IV.
- D.m. 30 marzo 2022, regola tecnica V.13 “Chiusure d’ambito degli edifici civili”; d.m. 25 gennaio 2019, modifiche al d.m. n. 246 del 1987; d.P.R. n. 151 del 2011; d.m. 2 e 3 settembre 2021.
- Agenzia delle Entrate, circolare 29 maggio 2025, n. 6/E.
- Agenzia delle Entrate, circolare 19 giugno 2025, n. 8/E.
- Agenzia delle Entrate, principio di diritto 2 ottobre 2025, n. 7.
- Agenzia delle Entrate, circolari n. 36/E del 2007, n. 21/E del 2010, n. 30/E del 2020.
- ENEA, Vademecum Ecobonus.
- ENEA, Portale per la trasmissione delle schede descrittive.


